COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 27/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. NESTOR CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA / NESTOR DISPUTATA A NORCIA IL 10.11.2002 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 20 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 13.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 14.11.2002. E PRECISAMENTE PER : squalifica per tre gare inflitta al calciatore PALAZZONI Leonardo –

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 27/11/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. NESTOR CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA / NESTOR DISPUTATA A NORCIA IL 10.11.2002 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 20 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 13.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 14.11.2002. E PRECISAMENTE PER : squalifica per tre gare inflitta al calciatore PALAZZONI Leonardo - HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.11.2002, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. NESTOR, adducendo i seguenti M O T I V I ECCESSIVITA’ DELLA SANZIONE. E PERTANTO CHIEDEVA : LA RIDUZIONE DELLA SQUALIFICA. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il Presidente della Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il direttore di gara, sentito a chiarimenti da questa Commissione, confermava che il calciatore Palazzoni Leonardo, in modo istintivo e non premeditato, ritenendo ingiusta l’ammonizione comminatagli sul campo, protestava e gli toglieva il cartellino giallo dalle mani mentre questi lo stava riponendo nel taccuino. · Va considerato che la stessa Società reclamante ha ammesso i fatti anche se ha ritenuto eccessiva la sanzione comminata al proprio calciatore. · Ciò chiarito, ritiene questa Commissione, che il gesto posto in essere dal calciatore Palazzoni, non possa andare esente da censura attese le modalità con cui è stato realizzato, anche se corrisponde a miglior giustizia il ridimensionamento della sanzione allo stesso inflitta. · Equo appare, pertanto, ridurre la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Palazzoni Leonardo due giornate effettive di gare. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PALAZZONI LEONARDO A DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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