COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 27/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ A.S. ASSOC. SEC. 5 SANT’ERMINIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SEC.5 SANT’ERMINIO / TIBER RICICLAGGI DISPUTATA A PERUGIA IL 18.10.2002 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.15 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 24.10.2002, E PRECISAMENTE PER : POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MARAYAMA YUKI E VILLANUEVA IVAN SERGIO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 27/11/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ A.S. ASSOC. SEC. 5 SANT’ERMINIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SEC.5 SANT’ERMINIO / TIBER RICICLAGGI DISPUTATA A PERUGIA IL 18.10.2002 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.15 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 24.10.2002, E PRECISAMENTE PER : POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MARAYAMA YUKI E VILLANUEVA IVAN SERGIO HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.11.2002, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria OMOLOGAVA la gara sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Sec.5 Sant’Erminio, adducendo i seguenti M O T I V I I calciatori Marayama Yuki e Villanueva Ivan Sergio hanno partecipato alla gara sopra riportata in posizione irregolare in quanto non tesserati per la Soc. A. S. Tiber Riciclaggi. E PERTANTO CHIEDEVA : l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 del C.di G.S. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva il legale rappresentante della Società reclamante non avendone fatta espressa richiesta.. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il ricorso proposto dalla Soc. Sec.5 Sant’Erminio merita accoglimento in quanto, come risulta dalla certificazione dell’Ufficio Tesseramento della FIGC, rilasciata in data 11.11.2002 – prot. N. 110169.13, i calciatori MARAYAMA YUKI E VILLANUEVA SERGIO IVAN, non risultavano tesserati, alla data della gara surripetuta, per la Soc. A.S. Tiber Riciclaggi. · Di conseguenza, atteso che i suddetti calciatori, hanno partecipato, in posizione irregolare, per non averne titolo,alla gara in oggetto, deve trovare applicazione il disposto di cui all’art. 12 c. 5 lett. a) del C.di G.S. · Gli atti vanno rimessi al Presidente del CRU per quanto di competenza. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. SEC5 SANT’ERMINIO DELIBERA DI INFLIGGERE ALLA SOC. A.S. TIBER RICICLAGGI LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA COL RISULTATO DI O A 2 IN FAVORE DELLA SEC. SEC.5 SANT’ERMINIO. · DISPONE RIMETTERSI GLI ATTI AL PRESIDENTE DEL CRU PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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