COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO / S.LORENZO LERCHI DISPUTATA A RIVOTORTO DI ASSISI IL 10.11.2002 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.20 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 13.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 14.11.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø squalifica fino al 30.4.2003 inflitta al calciatore FILIPPUCCI Manuel. Ø squalifica per n. tre gare inflitta al calciatore ROCCHI Gianluca.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/11/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO / S.LORENZO LERCHI DISPUTATA A RIVOTORTO DI ASSISI IL 10.11.2002 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.20 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 13.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 14.11.2002, E PRECISAMENTE PER :
Ø squalifica fino al 30.4.2003 inflitta al calciatore FILIPPUCCI Manuel.
Ø squalifica per n. tre gare inflitta al calciatore ROCCHI Gianluca.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.11.2002, la seguente decisione :
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la Società S.S. Subasio, adducendo i seguenti
M O T I V I
Eccessività delle sanzioni.
· E PERTANTO CHIEDEVA : La riduzione delle sanzioni.
· ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’Arbitro della gara, mentre compariva il legale rappresentante della Società reclamante.
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
· I fatti addebitati ai calciatori Filippucci Manuel e Rocchi Gianluca risultano chiaramente esposti nel referto arbitrale.
· La Società reclamante, peraltro, ha lamentato solo la eccessività delle sanzioni rispettivamente inflitte ai calciatori sopra indicati.
· Questa Commissione, alla luce degli atti ufficiali, ritiene provati gli addebiti e ritiene altresì che gli stessi debbono essere sottoposti a censura non potendosi considerare attenuante il particolare nervosismo che aveva preso i calciatori suddetti per l’andamento della gara.
· Ciò non toglie che, considerati i fatti stessi nella loro complessità, appare possibile procedere ad una riduzione della squalifica inflitta al Filippucci fino al 31.3.2003 ed al calciatore Rocchi a due giornate di gara per rendere le stesse più adeguate alla effettiva e concreta consistenza delle condotte poste in essere da ciascuno dei predetti calciatori.
PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D.
D E L I B E R A
· IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FILIPPUCCI MANUEL FINO AL 31.3.2003 E QUELLA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ROCCHI GIANLUCA A DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.
· ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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