COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO Dalla Soc. A.S.C. MASSA MARTANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA Massa Martana –Wood 2000 – Camp. Calcio a 5 – DISPUTATA A Massa Martana il 26.10.2002 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 DELCOMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.10.2002, E PRECISAMENTE PER : – SQUALIFICA FINO AL 27.1.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CIARAPICA LUCA;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO Dalla Soc. A.S.C. MASSA MARTANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA Massa Martana –Wood 2000 – Camp. Calcio a 5 - DISPUTATA A Massa Martana il 26.10.2002 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 DELCOMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.10.2002, E PRECISAMENTE PER : - SQUALIFICA FINO AL 27.1.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CIARAPICA LUCA; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 5.12.2002 , la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.C.MASSA MARTANA, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione. E PERTANTO CHIEDEVA : La riduzione della squalifica. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara; non compariva il legale rappresentante della la Società reclamante.non avendone questa fatta espressa richiesta. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Dal referto arbitrale, confermato in ogni sua parte, dal direttore di gara nella odierna seduta, si desume che il calciatore Ciarapica Luca ha colpito con un pugno allo stomaco un suo avversario nel corso della gara suddetta e, dopo la espulsione, portatosi sugli spalti dello stadio, tra il pubblico, prendeva a profferire frasi offensive nei confronti dell’avversario e dei di lui compagni di squadra. · La Società reclamante ha peraltro ammesso i fatti ma ha giustificato il comportamento del suo giocatore assumendo che lo stesso aveva reagito a delle provocazioni dell’avversario. · Il direttore di gara ha affermato di aver notato solo la parte finale dell’episodio e non anche il motivo del comportamento del Ciarapica, ma ha chiarito che quest’ultimo, con il suo avversario, aveva avuto modo di beccarsi in precedenza, circostanza questa che fa ritenere l’azione del Ciarapica come reazione ad una provocazione, anche se se ne sconosce il dettaglio. · Ciò chiarito, se è vero che la provocazione non può ritenersi una esimente per cui l’azione di reazione va comunque punita va, però, considerata ai fini della determinazione della sanzione da applicare al Ciarapica in modo che questa risulti equa e commisurata al fatto. · Questa Commissione, pertanto, esaminato il fatto nel suo contesto, se da un lato il Ciarapica deve essere censurato, dall’altro, tenuto conto di quanto sopra esposto, la sanzione della squalifica da comminare al predetto appare possibile di riduzione per cui la stessa squalifica può essere fissata fino al 27.12.2002 per renderla più proporzionata alla effettiva responsabilità del Ciarapica medesimo. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A - IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.C. MASSA MARTANA, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CIARAPICA FINO A TUTTO IL 27.12.2002. - ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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