COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 11/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S. PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO / PROFIAMMA DISPUTATA A PALAZZO DI ASSISI IL 23.11.2002 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø L’AMMENDA DI EURO 250,00 Ø LA INIBIZIONE FINO AL 31.1.2003 INFLITTA AI DIRIGENTI BERNACCHIA PIERO E CASAGRANDE CONTARDI LUCIANO Ø LA INIBIZIONE FINO AL 27.12.2002 INFLITTA AL PRESIDENTE MARINELLI PABLITO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 29 del 11/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S. PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO / PROFIAMMA DISPUTATA A PALAZZO DI ASSISI IL 23.11.2002 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002, E PRECISAMENTE PER :
Ø L’AMMENDA DI EURO 250,00
Ø LA INIBIZIONE FINO AL 31.1.2003 INFLITTA AI DIRIGENTI BERNACCHIA PIERO E CASAGRANDE CONTARDI LUCIANO
Ø LA INIBIZIONE FINO AL 27.12.2002 INFLITTA AL PRESIDENTE MARINELLI PABLITO
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.12.2002 , la seguente decisione :
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la Società U.S. Palazzo adducendo i seguenti
M O T I V I
Quanto dedotto dall’arbitro nel proprio referto di gara non corrisponde al reale svolgimento dei fatti.
E PERTANTO CHIEDEVA : L’annullamento delle sanzioni.
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
· Prelimarmente che il reclamo risulta sottoscritto del sig. Marinelli Pablito, in qualita’ di presidente della societa’ reclamante.
· Osserva inoltre che il suddetto presidente Marinelli Pablito risulta essere stato inibito fino al 27.12.2002 con delibera del G.S. pubblicata nel comunicato ufficiale n. 24 del 27.11.2002 e che detta inibizione decorre a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del c.u. suddetto 2811.2002.
· Se cosi’ e’ appare evidente che, non potendo il predetto Marinelli, svolgere alcuna attivita’ nell’ambito della F.I.G.C., il reclamo avanzato dall’U.S. PALAZZO non poteva essere sottoscritto dal citato Marinelli.
· Di conseguenza il reclamo in oggetto deve essere dichiarato inammissibile, circostanza questa che ne preclude l’esame nel merito.
PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D.
D E L I B E R A
· DI DICHIARARE INAMMISSIBILE IL RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S.PALAZZO.
· ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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