COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 11/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. VIRTUS CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS CALCIO A 5 / TIBER RICICLAGGI DISPUTATA A PONTE PATTOLI DI PERUGIA IL 16.11.2002 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 23 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 22.11.2002 PUBBLICATO IN PARI DATA E PRECISAMENTE PER : Ø NON OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO A SEGUITO POSIZIONE IRREGOLARE GIOCATORE VILLANUEVA SERGIO IVAN.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 11/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. VIRTUS CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS CALCIO A 5 / TIBER RICICLAGGI DISPUTATA A PONTE PATTOLI DI PERUGIA IL 16.11.2002 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 23 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 22.11.2002 PUBBLICATO IN PARI DATA E PRECISAMENTE PER : Ø NON OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO A SEGUITO POSIZIONE IRREGOLARE GIOCATORE VILLANUEVA SERGIO IVAN. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.12.2002, la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra indicata.. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società S.S. VIRTUS CALCIO A 5 adducendo i seguenti M O T I V I Ø POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VILLANUEVA IVAN SERGIO. E PERTANTO CHIEDEVA : L’applicazione in proprio favore dell’art. 12 c. 5 lett.a0 del C.di G.S. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il reclamo proposto dalla S.S.VIRTUS merita accoglimento. Infatti, come risulta dalla nota dell’Ufficio Tesseramento della FIGC in data 11.11.2002 nonché dall’aggiornamento degli archivi tesseramenti del CRU in data 5.12.2002, il calciatore Villanueva Sergio Ivan non risultava tesserato per la Soc. Tiber Riciclaggi alla data del 16.11.2002. · Conseguentemente, atteso che tale calciatore ha partecipato in posizione irregolare alla gara pur non avendone titolo, trova applicazione nella fattispecie il disposto di cui all’art. 12 comma 5 lett.a) del C.di G.S. · Gli atti vanno rimessi al Presidente del CRU per quanto di competenza. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · In accoglimento del reclamo proposto dalla S.S.VIRTUS CALCIO A 5, di infliggere alla Società Tiber Riciclaggi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di O a 2. · Dispone rimettersi gli atti al Presidente del C.R.U. per quanto di propria competenza. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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