COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. AGELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. AGELLO / PERUGIA GIOVANE DISPUTATA AD AGELLO IL 16.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 22 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 20.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 21.11.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø MANCATO UTILIZZO DI UN CALCIATORE NATO DOPO IL 1.1.1983.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. AGELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. AGELLO / PERUGIA GIOVANE DISPUTATA AD AGELLO IL 16.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 22 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 20.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 21.11.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø MANCATO UTILIZZO DI UN CALCIATORE NATO DOPO IL 1.1.1983. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.12.2002, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. Agello adducendo i seguenti M O T I V I Mancato utilizzo di un calciatore nato dopo il 1.1.1983. E PERTANTO CHIEDEVA : l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 c.5 lett.c) del C.di G.S. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il reclamo proposto dalla Pol: Agello è fondato e va accolto. · Dagli atti in possesso di questa Commissione risulta che il Consiglio Direttivo del CRU ha deliberato, in attuazione dell’art. 34bis delle NOIF, di fare obbligo, per la stagione sportiva 2002-2003, che nelle gare ufficiali le Soc. partecipanti al Camp.Reg. di 2^ ctg. hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse, e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, di uno o più dei partecipanti, almeno un calciatore nato dal 1.1.1982 in poi, ed almeno un calciatore nato dal 1.1.1983 in poi, come peraltro pubblicato nel C,U, n. 1 del 1.7.2002. · Ciò chiarito emerge che nella lista della Soc. Perugia Giovane non risulta essere stato impiegato nessun calciatore nato dal 1.1.1983 in poi. · Se così è, appare evidente la violazione del suddetto obbligo da parte della Soc. Perugia Giovane ed appare altresì evidente che nei confronti di quet’ultima Società deve trovare applicazione la normativa indicata dalla Società reclamante. · Di conseguenza, in applicazione dell’art. 12 comma 5 lett. c) del C.,di G.S. va inflitta alla Società Perugia Giovane la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di O a 2 in favore della Pol. Agello per il mancato impiego di un calciatore nato dopo il 1.1.1983 nella gara surripetuta, circostanza questa che costituisce violazione di una norma d’obbligo. · Gli atti vanno rimessi al Presidente del CRU per quanto di propria competenza. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. AGELLO DI INFLIGGERE ALLA SOCIETÀ PERUGIA GIOVANE LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 2 IN FAVORE DELLA POL. AGELLO. Ø DISPONE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PRESIDENTE DEL CRU PER QUANTO DI SUA COMPETENZA. Ø ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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