COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. PIANELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA / PIANELLO DISPUTATA A RIPA DI PERUGIA IL 23.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE REGNICOLI GIOVANNI

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. PIANELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA / PIANELLO DISPUTATA A RIPA DI PERUGIA IL 23.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.11.2002 PUBBLICATO IN DATA 28.11.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE REGNICOLI GIOVANNI HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.12.2002, la seguente decisione: FATTO · La Pol.Pianello, proponeva reclamo in data 27.11.2002 in ordine alla gara descritta in epigrafe, chiedendo l’applicazione in proprio favore del disposto di cui all’art. 12 c. 5 lett. a) del C.di G.S. sul presupposto che alla gara in questione aveva preso parte, nella formazione della Assoc. Pol. Ripa , il calciatore Regnicoli Giovanni, sebbene squalificato per una giornata di gara per recidività in ammonizione come pubblicato nel C.U. n. 22 del 20.11.2002, pubblicato in data 21.11.2002. · Di conseguenza chiedeva l’applicazione nei confronti dell’Ass.Pol. Ripa della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. MOTIVI. · Il reclamo deve essere accolto. · Dagli atti ufficiali, infatti, emerge che il calciatore Regnicoli Giovanni risulta squalificato per una giornata di gara per recidività in ammonizione come pubblicato nel C.U. n. 22 del 20.11.2002, pubblicato il 21.11.2002. · Ciò nonostante il predetto calciatore risulta essere stato impiegato nella gara Ripa-Pianello disputata il 23.11.2002. · Poichè la squalifica risulta essere stata riportatata nel C.U. sopra citato che, per presunzione assoluta, deve ritenersi conosciuta dal giorno della pubblicazione nel suddetto Comunicato Ufficiale (art. 13 delle NOIF) e poiché la squalifica deve essere scontata a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione (art. 17 C.di G.S.) e poichè la gara in questione risulta essere stata disputata dopo la pubblicazione medesima, appare evidente che il Regnicoli ha partecipato alla gara medesima in posizione irregolare. · Di conseguenza deve trovare applicazione il disposto di cui all’art. 12 c. 5 lett.a) del C.di G.S. come richiesto dalla Società reclamante. · Gli atti vanno trasmessi al Presidente del CRU per quanto di propria competenza. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. POL. PIANELLO, DI INFLIGGERE ALLA SOC. POL. RIPA LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI O A 2. Ø DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL PRESIDENTE DEL CRU PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA. Ø ORDINA-RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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