COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/12/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA VILLA BIAGIO / SUPERGA 48 DISPUTATA A Villanova di Perugia IL 30.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 4.12.2002 PUBBLICATO IN DATA 6.12.2002, E PRECISAMENTE PER : · AMMENDA DI EURO 150,OO; · SQUALIFICA FINO AL 3.1.2003 INFLITTA ALL’ALLENATORE SIG. GRAMACCIONI FABIO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/12/2002 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA VILLA BIAGIO / SUPERGA 48 DISPUTATA A Villanova di Perugia IL 30.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 4.12.2002 PUBBLICATO IN DATA 6.12.2002, E PRECISAMENTE PER : · AMMENDA DI EURO 150,OO; · SQUALIFICA FINO AL 3.1.2003 INFLITTA ALL’ALLENATORE SIG. GRAMACCIONI FABIO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.12.2002 , la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. SUPERGA 48, adducendo i seguenti M O T I V I · RIESAME DEI FATTI E PERTANTO CHIEDEVA : ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva nè l’Arbitro della gara, nè la Società, reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : In via preliminare va disattesa la richiesta di contraddittorio col direttore di gara così’ come avanzata dalla Società reclamante, atteso che tale atto non è previsto dalle norme federali ai fini indicati dalla reclamante. In sede di procedimento disciplinare i fatti dedotti in incolpazione devono essere accertati sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, il cui contenuto non può essere inficiato da una interessata ricostruzione della dinamica degli episodi oggetto di esame. Tale presunzione di attendibilità può essere superata solo nei caso in cui sia evidenziata una illogicità insanabile o si rilevino negli atti palesi contraddizioni,circostanza questa che non ricorre nella fattispecie. Ciò precisato osserva la Commissione che il direttore di gara ha confermato, nel suo complesso, quanto riportato nel proprio referto ed ha chiarito, con gli elementi forniti a questa Commissione, il reale svolgimento dei fatti, circostanze queste che danno assoluta certezza sulla attribuzione delle relative violazioni agli incolpati sopra indicati. Peraltro è convincimento di questa Commissione che le stesse violazioni siano state valutate con equità dal G.S. per cui deve trovare conferma la sua delibera con conseguente rigetto del reclamo svolto dalla A.S. Superga 48. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø DI RESPINGERE IL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. SUPERGA 48, CONFERMANDO INTEGRALMENTE L’IMPUGNATA DECISIONE DEL G.S. . Ø ORDINA INCAMERARSI- LA TASSA RECLAMO.
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