COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 08/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 15/12/2002 TORCHIAGINA – SAN LORENZO LERCHI
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 34 del 08/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 15/12/2002 TORCHIAGINA - SAN LORENZO LERCHI
SCIOGLIENDO la riserva di cui al C.U. n. 30 del 18/12/2002;
LETTO il reclamo presentato dalla Società A.S.T. TORCHIAGINA;
VISTI gli atti ufficiali;
RILEVATO: che al 30' del secondo tempo l'arbitro sospendeva la gara i n quanto, a suo dire, non si sentiva "più in grado di garantire il regolare svolgimento della gara poichè colpito fisicamente, piscologicamente ed emotivamente", non avendo più "la necessaria tranquillità per condurla a termine";
CHE dagli elementi in atti non è dato comprendere se, effettivamente, non sussistessero più le condizioni (intese in senso oggettivo) per la prosecuzione dell'incontro;
CHE, in ogni caso, nessun provvedimento disciplinare è stato adottato dall'arbitro conseguentemente alle proteste poste in essere da alcuni tesserati dell'A.S.T. TORCHIAGINA;
CHE unico dato certo è costituito dalla condotta oltraggiosa e violenta tenuta da alcuni tesserati della A.S.T. TORCHIAGINA (sebbene non identificati);
D E L I B E R A
1) ACCOGLIE il reclamo proposto dalla A.S.T. TORCHIAGINA;
2) LA RIPETIZIONE della gara A.S.T. TORCHIAGINA - A.S. S. LORENZO LERCHI dando, contestualmente, mandato al C.R. UMBRIA affinché ne venga fissata la data;
3) L'AMMENDA di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a carico della A.S.T. TORCHIAGINA per il comportamento violento ed oltraggioso tenuto dai propri tesserati, nei confronti dell'arbitro.
4) ORDINA restituirsi la tassa reclamo.