COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 08/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. U.S. INTERAMNA – U.S. TEVERINA DISPUTATA A TERNI IL 7.12.2002, AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DELLA CITATA GARA DA PARTE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.29 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 11.12.2002 PUBBLICATO IN DATA 12.12.2002, E PRECISAMENTE PER: POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCIABOLETTA DOMENICO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 08/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. U.S. INTERAMNA - U.S. TEVERINA DISPUTATA A TERNI IL 7.12.2002, AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DELLA CITATA GARA DA PARTE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.29 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 11.12.2002 PUBBLICATO IN DATA 12.12.2002, E PRECISAMENTE PER: POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCIABOLETTA DOMENICO HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.1.2002, la seguente decisione : FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società U.S. TEVERINA adducendo il mancato rispetto dell’obbligo di partecipazione di calciatori in relazione all’età. E PERTANTO CHIEDEVA : Ø l’applicazione in proprio favore della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Soc. U.S. INTERAMNA. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il reclamo proposto dall’U..S. Teverina è fondato e pertanto merita accoglimento. · Preliminarmente va osservato che nel C.U. n. 1 del 1.7.2002 pubblicato il 2.7.2002 risulta che il “Consiglio Direttivo del CRU ha deliberato di far obbligo, per la stagione sportiva 2002-2003, in conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. che nelle gare dell’attività ufficiale 2002-2003, le Società partecipanti al Campionato Regionale di 2^ categoria hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno un calciatore nato dal 1.1.1982 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1.1.11983 in poi”. · Se cosi è, il rilievo fatto dall’U.S. TEVERINA, in relazione alla gara sopra indicata e con riferimento al calciatore SCIABOLETTA Domenico rileva ai fini del regolare svolgimento della gara stessa atteso che il predetto SCIABOLETTA risulta essere nato il 10.1.1980 e risulta, come dal referto di gara, essere stato utilizzato nel 2° t. in sostituzione del calciatore BELLEZZA Nicola, nato l’8.5.1982. · Detta circostanza risulta inconfutabile atteso che la data di nascita del calciatore SCIABOLETTA, come sopra riportata e cioè il 10.1.1980, emerge dagli atti ufficiali di gara; ed · emerge anche che la Società U.S. Interamna, per parte del 2° t. non ha utilizzato un secondo calciatore nato nei termini riportati dall’obbligo sopra riportato. · In definitiva la U.S. Interamna ha schierato, per tutta la gara, il calciatore MORRESI ALESSIO, nato il 5.1.1983 in posizione regolare; PAOLUCCI GIOVANNI, nato il 17.8.1984, in posizione regolare, sostituito, al 38° del sec. t. da CIPRIANI MARCO, nato il 10.7.1979 e quindi fuori dai termini indicati e BELLEZZA NICOLA, nato l’8.5.1982 e quindi in posizione regolare, poi però sostituito, al 39° del s.t. da SCIABOLETTA DOMENICO. · Quindi emerge, che fino al 39° del s.t. la U.S. Interamna ha giocato, osservando l’obbligo di cui sopra (presenti MORRESI E BELLEZZA) in posizione regolare; dal 39° del s.t. in poi ha sostituito BELLEZZA con SCIABOLETTA, nato nel 1980, e quindi non in posizione regolare contravvenendo così all’obbligo suddetto. Ne rileva il fatto che al 40° del s.t. l’INTERAMNA ha messo in campo il calciatore ALBINI LUCA, nato il 6.1.1983 atteso che la violazione dell’obbligo in oggetto si era già consumata · Gli atti vanno rimessi al Presidente del CRU per quanto di propria competenza. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø DI ACCOGLIERE IL RECLAMO PROPOSTO DALLA U.S. TEVERINA INFLIGGENDO ALLA U.S. INTERAMNA LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 2 A O IN FAVORE DERLLA U.S. TEVERINA. Ø DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL PRESIDENTE DEL CRU PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA. Ø ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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