COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare nel deferimento della Procura Federale della FIGC nei confronti dell’ A.f.q. della Sezione AIA di Foligno, Sig.Remo Di Biagio Presidente del CRA dell’Umbria-LND-, incolpato della violazione dell’art. 1 del C.di G.S., per avere : a) – nel corso della stagione sportiva 2001-2002, discusso, durante una cena in un locale pubblico, con il Presidente della Soc. Casacastalda, del sistema di designazione degli Arbitri illustrandone le caratteristiche; b) – nel corso della stagione sportiva 2001-2002, conversato con il Presidente della Soc. Casacastalda in ordine alla mancata annotazione di provvedimenti disciplinari a carico di calciatori prossimi avversari del Casacastalda e per avere augurato, al termine della conversazione, al suo interlocutore di vincere la gara in questione, ha pronunciato la seguente decisione.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare nel deferimento della Procura Federale della FIGC nei confronti dell’ A.f.q. della Sezione AIA di Foligno, Sig.Remo Di Biagio Presidente del CRA dell’Umbria-LND-, incolpato della violazione dell’art. 1 del C.di G.S., per avere : a) - nel corso della stagione sportiva 2001-2002, discusso, durante una cena in un locale pubblico, con il Presidente della Soc. Casacastalda, del sistema di designazione degli Arbitri illustrandone le caratteristiche; b) - nel corso della stagione sportiva 2001-2002, conversato con il Presidente della Soc. Casacastalda in ordine alla mancata annotazione di provvedimenti disciplinari a carico di calciatori prossimi avversari del Casacastalda e per avere augurato, al termine della conversazione, al suo interlocutore di vincere la gara in questione, ha pronunciato la seguente decisione. Con atto pervenuto il 29.10.2002, il Procuratore Federale della FIGC deferiva a questa Commissione Disciplinare Remo Di Biagio, Presidente del Comitato Regionale AIA dell’Umbria, per rispondere della violazione di cui sopra. L’intervento dell’Ufficio Indagini prendeva le mosse da un esposto del Presidente del Comitato Regionale Umbria, dott. Luigi Repace, trasmesso con lettera 8.3.2002 al Presidente dell’AIA Tullio Lanese e da questi girato all’Ufficio suddetto. Nell’esposto indicato, il menzionato Presidente Repace denunciava alcuni comportamenti del Di Biagio definiti “poco edificanti”; nella deposizione poi avanti al rappresentante dell’Ufficio Indagini, sempre il dott. Rapace riferiva di una cena avvenuta tra il Di Biagio ed il Presidente del Casacastalda e dichiarava di avere pure trasmesso all’Ufficio Indagini una cassetta con la registrazione di una trasmissione dell’emittente TEF nella quale, alla presenza del dirigente del Casacastalda Carpinelli, di un dirigente del Carbonesca e di altre persone, si faceva parola anche di un colloquio telefonico intervenuto tra il Presidente del Casacastalda ed il Di Biagio. Dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini scaturiva, come conseguenza, il deferimento del Di Biagio per rispondere degli addebiti sopra precisati. Il Di Biagio depositava memoria difensiva in data 2/1/2003 ed all’udienza odierna, poi, si riportava alla stessa nonché alle dichiarazioni già rese al rappresentante dell’Ufficio Indagini e precisava, per quanto concerne la cena, che la stessa si era verificata in un locale pubblico vicino a Nocera Umbra; che l’amico con cui aveva cenato rispondeva al nome di Mario Mingarelli; che il colloquio con il Presidente ed altro dirigente del Casacastalda si era sì verificato ma a cena esaurita, peraltro offertagli dal succitato amico, e durante la visione di una partita; che il colloquio si era sviluppato parlando in generale degli arbitri e che si era limitato a chiarire il sistema di designazione dei medesimi, cosa questa non certo coperta da segreto. In riferimento alla telefonata, precisava che nessuna delle persone, presenti alla riunione registrata, aveva avuto modo di ascoltare in diretta il colloquio intercorso con il Presidente del Casacastalda e che la polemica concernente l'oggetto della telefonata era stata architettata esclusivamente dal conduttore del programma televisivo: Massetti. All’esito dell’interrogatorio, il rappresentante della Procura Federale concludeva,affermata la responsabilità del Di Biagio, per l’applicazione nei di lui confronti della inibizione a ricoprire cariche federale per tre mesi. L’assistente-difensore del Di Biagio concludeva per il proscioglimento del medesimo e per la restituzione degli atti e della cassetta in questione all’Ufficio Indagini per acclarare gli estremi di un eventuale deferimento di altri tesserati intervenuti nella vicenda, eccependo, in via preliminare, la improcedibilità dell’azione disciplinare per la scadenza dei termini di cui all’art. 30 comma 7 dello Statuto ed il difetto di giurisdizione, ritenendo che il Di Biagio, per i fatti addebitategli, fosse soggetto solo alla giurisdizione “domestica” dell’AIA. L’incolpato, sentito per ultimo, si associava alle richieste dell’Assistente-difensore. In via preliminare osserva questa Commissione che la eccezione di improcedibilità sollevata dall’incolpato non appare fondata, proprio alla luce del combinato disposto degli artt. 30 n.7 dello Statuto e 47 delle NOIF dallo stesso incolpato citati. Ed invero, va precisato che l’art. 30 n. 7 dello Statuto recita : “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente Federale”; l’art. 47 delle NOIF al n. 1 dispone : “la stagione sportiva federale ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo”. Ciò chiarito, al fine che interessa, vale considerare che il Presidente del CRU ha inoltrato la sua denuncia al Presidente dell’AIA in data 27.2.2002 e, quindi, nel pieno della stagione sportiva 2001-2002 e che l’ultimo atto posto in essere dall’Ufficio Indagini, secondo interrogatorio del Di Biagio, risulta datato 30.5.2002. Se così è, non può revocarsi in dubbio che l’attività dell’Ufficio Indagini risulta essersi conclusa, con l’atto suddetto, entro il 30.6.2002 e cioè entro il termine della stagione sportiva 2001-2002, e non già nell’annata successiva 1.7.2002- 30.6.2003, in quanto la relazione dell’Ufficio Indagini del 16.9.2002, che accompagna in data 18.9.2002 la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per le sue determinazioni e l’atto di deferimento dello stesso Procuratore, datato 22.10.2002, non possono certo considerarsi, contrariamente a quanto assume l’incolpato, atti attinenti alle indagini, atteso che non si presentano, ad avviso di questa Commissione, finalizzati all’accertamento della verità come, per contro, il termine “indagini”, inteso nella sua comune accezione, presuppone. Infatti, posto che per “indagini” deve intendersi tutta l’attività svolta specificatamente al fine di accertare la verità, proprio per il corretto significato da attribuire al detto termine, nelle stesse indagini non possono considerarsi compresi tutti quegli atti non diretti al fine menzionato, come la relazione dell’Ufficio Indagini inviata al Procuratore Federale ed il suo atto di deferimento dal momento che detti atti si fondano, per loro natura, su elementi che risultano già acquisiti in conseguenza dell’attività indagatrice svolta; in tutta sostanza,la relazione del 16/9/2002 non è un vero atto di indagine, bensì un atto mediante il quale vengono semplicemente riassunte e trasmesse alla Procura Federale le risultanze delle indagini già espletate. Peraltro, ad abundantiam, per quanto attiene all’atto di deferimento, si deve anche osservare, sempre contrariamente alla tesi del Di Biagio, che la norma richiamata dispone che le “ indagini” debbono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva e non parla che anche l’eventuale deferimento deve avvenire nello stesso tempo, tanto più che trattasi di attività posta in essere da un diverso organo mentre il termine su indicato, con assoluta chiarezza, si riferisce esclusivamente a quella svolta dall’Ufficio Indagini. L’eccezione “ de qua” va, quindi, respinta. Ugual sorte va riservata anche alla seconda eccezione, pure svolta dall’incolpato, volta ad ottenere da questa Commissione, una declaratoria di difetto di giurisdizione in favore della “giurisdizione domestica dell’AIA”. In proposito, è sufficiente considerare il contenuto dell’art. 29 punto 6 dello Statuto FIGC il quale, appunto, dispone che anche gli arbitri sono soggetti, per le infrazioni alle norme federali, alla disciplina generale prevista dall’art. 30 comma 3 dello stesso Statuto e che gli stessi Arbitri, per contro, “sono soggetti a giurisdizione domestica per le infrazioni che riguardano il solo Regolamento dell’AIA”. Ora, posto che al Di Biagio viene contestata la violazione dell’art. 1 del C. G.S., al quale sono soggetti tutti coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali, arbitri compresi, è evidente che l’assunto svolto sul punto dal detto Di Biagio non può considerarsi fondato, anche se le sue osservazioni in ordine alla astensione e ricusazione dei Membri di questa Commissione potrebbero avere una certa rilevanza per l’jus condendum, atteso che per l’Jus conditum,tali istituti non sono previsti né dallo Statuto e né dal C.G.S.,per cui, giova ripeterlo, anche l’AIA ed i suoi organizzati sono soggetti allo Statuto della F.I.G.C. e, quindi, alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportivi previsti dallo Statuto stesso, con il solo limite sopra precisato. D’altra parte, vale ricordare che la questione prospettata dall’incolpato è stata già risolta nei sensi suddetti dalla Corte Federale con decisione resa nella riunione del 23/4/2001, su ricorso del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri A.B. Tullio Lanese, avanzato in data 4/4/2001, decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale del 23/4/ 2001,N.8 C.F.. Con riferimento, ora, al merito del presente procedimento, va osservato che il Di Biagio si è difeso, negli interrogatori resi all’incaricato dell’Ufficio Indagini assumendo che la cena, cui si fa riferimento al punto a) dell’incolpazione non era stata organizzata ma era stata meramente occasionale e che, in ordine alle rimostranze fattegli dal Presidente del Casacastalda sugli Arbitri si era limitato ad esporre, al detto Presidente, il sistema seguito per la designazione dei direttori di gara ed a parlare di questi ultimi in generale. Il Di Biagio, poi, in ordine alla telefonata ricevuta dal Presidente del Casacastalda, con la quale quest’ultimo si lamentava della mancata indicazione nel C.U. della squalifica di due calciatori della Società Carbonesca, prossima avversaria della sua squadra in conseguenza di provvedimenti disciplinari presi dall’Arbitro in una precedente gara (trattasi della partita S.Lorenzo Lerchi-Casacastalda) e dall’Arbitro non annotati nel referto (per detto fatto l’Arbitro in questione è stato già giudicato e sanzionato da questa Commissione per violazione dell’art.1 del C.di G.S.), ha rappresentato che si limitò a rispondere al suo interlocutore che non poteva esprimere alcun giudizio perché non presente ai fatti; che la suddetta mancata indicazione non avrebbe avuto influenza alcuna sul morale della di lui squadra perché in buona condizione di classifica; che, sempre al suo interlocutore aveva augurato, solo “per sdrammatizzare” l’accaduto, di vincere lo stesso e che tutta la polemica, sorta e registrata, a margine della telefonata, era stata architettata e montata dal sig. Massetti, conduttore della trasmissione. Ciò chiarito, è convincimento di questa Commissione, che il comportamento del Di Biagio non possa dirsi in linea con il disposto dell’art.1 citato e come tale non possa andare esente da censura. Ed invero, con riferimento alla cena svoltasi in un locale pubblico, non appare credibile il Di Biagio laddove afferma che la stessa cena si sia svolta solo casualmente. L’assunto difensivo del Di Biagio trova, ad avviso di questa Commissione, la più ampia smentita proprio nelle sue stesse affermazioni, quando riferisce che il Presidente del Casacastalda ed un dirigente di questa, gli furono presentati da un suo amico, ex collega. Appare difficile, infatti, pensare che una cena con presentazione di persone, non estranee all’ambiente calcistico e che hanno, per giunta, intavolato un discorso concernente i fatti sopra precisati possa essere stata solo frutto di pura coincidenza, nel senso che i due dirigenti del Casacastalda si siano casualmente trovati in un locale sito presso Nocera Umbra dove si erano dati appuntamento il Di Biagio ed il suo amico provenienti da Foligno. In verità la cena, ad avviso di questa Commissione, fu concordata ed accompagnata dalla consapevolezza, da parte del Di Biagio, di dover incontrare il Presidente del Casacastalda onde quest’ultimo, con tutta evidenza, potesse esternargli, al fuori di ogni ufficialità, le proprie lagnanze sulla direzione degli Arbitri in ordine a gare alle quali risultava interessata la citata Società. Se la cena non fosse stata preordinata, il Di Biagio, non avrebbe risposto nei termini riferiti nel suo interrogatorio : “. …….sono andato a cena in un locale pubblico con un mio amico ex collega di lavoro………a tale cena mi è stato presentato il Presidente del Casacastalda”; v’è chi non veda come, stando così le cose, appaia fuori da ogni logica andare a cena con un amico e vedersi poi presentato dallo stesso , per puro caso, due dirigenti di una Società di calcio senza essere a conoscenza che si sarebbe verificato un tale incontro. Non possono, peraltro, poi, trascurarsi le contraddizioni in cui è caduto il Di Biagio, avendo egli evidenziando dinanzi a questa Commissione che il colloquio con il Presidente del Casacastalda è durato circa 10 minuti, quando all’Ufficio Indagini ha dichiarato di aver visto insieme ai suoi interlocutori una partita in programma in TV quella sera, mentre al Presidente del CRU aveva in precedenza addirittura dichiarato che la cena fosse avvenuta a casa di un comune amico, così come non può trascurarsi che il Di Biagio non sia stato in grado di ricordare il nome del locale frequentato, sebbene si fosse dato appuntamento con il suo ex collega di ufficio e sebbene abbia riferito di recarvicisi abitualmente. E’ chiaro che un tale quadro di contraddizioni non rendono certo affidabile quanto deposto dal Di Biagio nella sua difesa. Ma, anche a voler seguire il Di Biagio nell’affermazione di casualità della cena e dell’incontro con i suoi interlocutori e dell’argomento trattato, non appare comunque corretto che egli abbia dato la stura a discorsi, sia pure di carattere generale sugli Arbitri e sulla designazione degli stessi, magari facendo su di loro giudizi ed apprezzamenti che, per ovvie ragioni, non possono essere messi n pubblico, parlando oltretutto, di arbitri esperti e meno esperti. E’ fuori dubbio che un tale comportamento, posto in essere con le suddette modalità, risulta in contrasto con quanto dispone l’art.1 C.G.S., tanto più che la giustificazione fornita dal Di Biagio in ordine al colloquio avuto con i predetti dirigenti – illustrazione del sistema di designazione degli Arbitri – non poteva non essere seguito a più specifiche prospettazioni di problematiche inerenti agli interessi della Società Casacastalda ed inevitabilmente legati alla designazione, per il futuro, degli Arbitri. Ed una conferma di ciò si desume anche dalla successiva conversazione telefonica intercorsa tra il Presidente del Casacastalda ed il Di Biagio alla vigilia della partita Casacastalda-Carbonesca, episodio di cui si fa parola nel capo b) di incolpazione e che, in uno con l’incontro a cena, di cui al punto a) offre, proprio, tenendo conto della successione dei fatti, un quadro più chiaro del comportamento quanto meno imprudente e superficiale e, quindi, colpevole del Di Biagio stesso. Ed invero, nella visione della cassetta in atti, si desume, senza la possibilità di equivoci, che la telefonata ha avuto ad oggetto la richiesta di un Arbitro di favore per la partita Casacastalda-Carbonesca; sintomatico è il tempo in cui la telefonata si è verificata (vigilia della partita citata). A tal fine, è sufficiente considerare il dialogo intercorso tra il conduttore della trasmissione ed il sig. Carpinelli, dirigente del Casacastalda, che si presenta come uno dei diretti protagonisti della vicenda. Il conduttore una prima volta, infatti, ha esplicitamente richiesto al Carpinelli se fosse vero che con la telefonata in questione era stata invocata la designazione di un Arbitro di favore; per tutta risposta, il Carpinelli, pur chiarendo che la telefonata era stata fatta dal suo Presidente, non solo ammette con un evidente eufemismo, che la stessa era rivolta ad ottenere la designazione di un Arbitro che avesse potuto risolvere “i problemi” del Casacastalda, (come già detto,fatti già rappresentati al Di BIagio con riferimento alla mancata annotazione da parte di un Arbitro di provvedimenti disciplinari a carico di giocatore prossimi avversari della sua squadra, che ne avrebbero sicuramente comportato la squalifica , vedi episodio partita S.Lorenzo Lerchi-Carbonesca, quasi a compensare ed a riparare la detta omissione), ma ribadisce, poi, sempre nel corso della stessa trasmissione una tale asserzione, (Arbitro di favore), aggiungendo, peraltro, che il sig. Di Biagio avrebbe detto “magari vinca il Casacastalda così si sistema tutto” (il Di Biagio ha ammesso di aver augurato la vittoria al Presidente del Casacastalda). Ora, posto che una tale telefonata, con riferimento ad una designazione arbitrale favorevole, non risulta minimamente smentita dal Carpinelli,, nel corso della trasmissione, appare evidente che il comportamento del Di Biagio abbia integrato sostanzialmente, anche solo sulla base delle ammissioni dello stesso, una violazione assai grave dell’obbligo della lealtà e correttezza sanciti dall’art.1 del C.di G.S. per tutti i tesserati, tanto più che di una tale telefonata viene data notizia in una trasmissione televisiva a carattere regionale. Di conseguenza, la gravità di detto comportamento, senza tema di smentita, tenuto anche conto della divulgazione a mezzo TV che ha avuto, non può essere posta in discussione, dal momento che lo stesso comportamento si presenta idoneo ad alimentare sospetti, se non addirittura certezze, in ordine alla possibilità di designazioni pilotate di Arbitri, sospetti che, per contro, debbono essere sempre e comunque fugati in modo particolare da chi esercita le funzioni di Presidente del CRA con un operare corretto, limpido, lineare ed atto ad evitare ombre e dubbi, anche i più labili, di favoritismi che possano accompagnare le designazioni e, quindi, la direzione degli Arbitri da lui amministrati, operare questo, che, con tutta evidenza, non ricorre nella fattispecie, alla luce di quanto esposto. E’ fuori discussione, infatti, che il tenore della telefonata, così come è dato di desumere dalla cassetta video, visionata da questa Commissione, alla luce del dialogo che si sviluppa tra il conduttore televisivo ed il Carpinelli, dirigente del Casacastalda, e per quanto quest’ultimo riferisce e fa capire, anche se in modo velato, e per quanto riferisce lo stesso Di Biagio nel suo interrogatorio, non depone per una esclusione di responsabilità dello stesso in ordine alle incolpazioni contestategli atteso che le sue difese, per le considerazioni che precedono, non si presentano attendibili proprio perchè appaiono in netto e chiaro contrasto con quanto riferito dal Carpinelli. Ed a conferma ulteriore di un tale convincimento, da questa Commissione non può non essere considerato il fatto che già le semplici frasi ripetute dal Carpinelli - una designazione per risolvere i problemi della squadra del Casacastalda – avrebbero dovuto indurre il Di Biagio a cessare ogni dialogo con l’interlocutore ed a denunciare il tutto a chi di competenza; il non averlo fatto, nella sua veste di Presidente del CRA, induce a ritenere che al Di Biagio stesso sia stato chiesto qualcosa di più e di più esplicito, cosa questa che ha indotto l’incolpato, una volta venuto alla luce l’episodio, a tacere sul vero tenore della telefonata per evitare ulteriori sviluppi della questione, non certo edificanti per lui e ad ammettere di aver solo augurato al Presidente di detta Società di vincere la gara con il Carbonesca. Ma a tutto concedere, non si può negare che anche con il semplice augurio il Di Biagio, proprio in considerazione della carica rivestita abbia posto in essere un operare non certo corretto e non certo al di sopra delle parti come il suo ruolo gli imponeva e gli impone di tenere in ogni occasione attesa la veste di Presidente del CRA da lui rivestita. Alla luce di quanto sopra, il Di Biagio va dichiarato, pertanto, responsabile delle violazioni addebitategli e, per l’effetto, allo stesso va inflitta la inibizione temporanea di mesi tre a svolgere ogni attività in seno alla FIGC ed a ricoprire cariche federali, periodo ritenuto equo e proporzionato ai fatti. Non ritiene, infine, questa Commissione che possa trovare accoglimento l’istanza di invio degli atti e della cassetta all’Ufficio Indagini, come avanzata dal Di Biagio, perché è evidente che il tutto risulta essere stato già esaminato oltre che dal menzionato Ufficio anche dal Procuratore Federale prima delle sue determinazioni, il che, ad avviso di questa Commissione, fa apparire inutile il richiesto inoltro degli atti suddetti P. Q. M. La Commissione, rigettata ogni istanza ed ogni eccezione, dichiara il sig. Di Biagio Remo, responsabile delle incolpazioni ascrittegli e delibera di infliggere allo stesso la inibizione temporanea di mesi tre a svolgere ogni attività in seno alla FIGC ed a ricoprire cariche federali.
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