COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C. PANICALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE / PANICALE DISPUTATA A VALDIPIERLE L’8.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 11.12.2002 PUBBLICATO IN DATA 12.12.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANGORI JURI.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C. PANICALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE / PANICALE DISPUTATA A VALDIPIERLE L’8.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 11.12.2002 PUBBLICATO IN DATA 12.12.2002, E PRECISAMENTE PER : Ø POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ANGORI JURI. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.1.2003 , la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C. PANICALE rappresentando che il calciatore Angori Juri non poteva prendere parte alla gara in oggetto avendo svolto, nella corrente stagione calcistica, le mansioni di allenatore e di calciatore per conto della Soc. Olimpic 96 di Cicciano (AR), partecipante al Camp. di 2^ ctg., organizzato dal CR Toscana. · In via preliminare, osserva questa Commissione che, se è vero che nel reclamo la Società Panicale non presenta richiesta alcuna, è pur vero che la citata Società, con l’esposizione del fatto e con la comunicazione alla controparte del reclamo stesso, ha denunciato l’intendimento di conseguire l’applicazione, in proprio favore, del disposto di cui all’art. 12 n. 5 del C.di G.S. · Di conseguenza, il reclamo proposto dalla A.C. PANICALE, pur se proposto nei termini sopra indicati, risultando chiara la volontà della Società medesima, ad avviso di questa Commissione deve essere accolto. · A tal fine va considerato che l’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico dispone che “i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse……” · Ciò chiarito, dagli atti ufficiali e dagli accertamenti effettuati presso il C.R. Toscana, in possesso di questa Commissione, risulta che la Soc. A.C.Olimpic 96, nella domanda di iscrizione al Campionato di 2^ ctg. organizzato dal C.R. Toscana, ha indicato, come allenatore, il sig. Angori Yuri; risulta, inoltre, che lo stesso, nelle liste presentate dall’Olimpic 96 all’arbitro in occasione della gara Olimpic 96 – Virtus Chianciano, disputata il 29.9.2002 e nella gara Olimpic 96 - Voluntas, disputata a Cicciano (AR) in data 13.10.2002, figura aver preso parte alle gare suddette in qualità di calciatore e viene indicato nelle stesse liste come allenatore. · Così stando le cose, poiché emerge, sempre degli atti ufficiali, che il predetto Angori ha preso parte alla gara in esame, sia pure solo come calciatore, non può revocarsi in dubbio che alla stessa, tenuto conto del disposto della normativa sopra indicata, ha partecipato in posizione irregolare dal momento che ha svolto attività, sia pure con mansioni diverse, per più di una Società nella corrente stagione calcistica 2002-2003. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · In accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. PANICALE, delibera di infliggere alla U.Pol. Valdipierle la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. · Dispone trasmettersi gli atti al Presidente del CRU per quanto di propria competenza. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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