COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIGOR S. ARCANGELO / PASSIGNANESE DISPUTATA A SANT’ARCANGELO DI MAGIONE IL 22.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.12.2002 PUBBLICATO STESSA DATA E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA A PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NERI PAOLO PER COMPORTAMENTO REITERATAMENTE OFFENSIVO E PARTICOLARMENTE IRRIGUARDOSO NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIGOR S. ARCANGELO / PASSIGNANESE DISPUTATA A SANT’ARCANGELO DI MAGIONE IL 22.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 27.12.2002 PUBBLICATO STESSA DATA E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA A PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NERI PAOLO PER COMPORTAMENTO REITERATAMENTE OFFENSIVO E PARTICOLARMENTE IRRIGUARDOSO NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2003, la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società S.S. Vigor Sant’ Arcangelo adducendo la eccessività della sanzione rispetto ai fatti addebitati al calciatore Neri Paolo. Ø E PERTANTO CHIEDEVA : una riduzione della sanzione. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e la Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : I fatti addebitati al calciatore Neri risultano essere stati confermati avanti questa Commissione dall’arbitro della gara; fatti che, peraltro, risultano ammessi, sia pure con qualche attenuante, dalla stessa società reclamante. Ciò non toglie che appare opportuno, ad avviso di questa Commissione, ridimensionare la sanzione al fine di renderla più proporzionata ed adeguata al reale comportamento tenuto nel suo complesso dal calciatore Neri. Di conseguenza la squalifica inflitta al Neri va ridotta a tre giornate effettive di gara. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø In accoglimento del reclamo svolto dalla S.S. Vigor Sant’Arcangelo di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Neri Paolo a tre giornate effettive di gara. Ø ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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