COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA U.S. MONTEGABBIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VICENO / MONTEGABBIONE DISPUTATA A CASTEL VISCARDO IL 15.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.12.2002 PUBBLICATO IL 19.12.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA SINO AL 30.04.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CIURNELLI LUCA PERCHE’ AL TERMINE DELLA GARA COLPIVA L’ARBITRO CON UNA PALLONATA ALLA NUCA CHE GLI PROCURAVA DOLORE PER DIVERSI MINUTI.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA U.S. MONTEGABBIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VICENO / MONTEGABBIONE DISPUTATA A CASTEL VISCARDO IL 15.12.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.12.2002 PUBBLICATO IL 19.12.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA SINO AL 30.04.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CIURNELLI LUCA PERCHE’ AL TERMINE DELLA GARA COLPIVA L’ARBITRO CON UNA PALLONATA ALLA NUCA CHE GLI PROCURAVA DOLORE PER DIVERSI MINUTI. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2003, la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società U.S. Montegabbione adducendo la eccessività della sanzione rispetto ai fatti addebitati al calciatore Ciurnelli Luca. Ø E PERTANTO CHIEDEVA : una riduzione della sanzione. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e la Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : I fatti addebitati al calciatore Ciurnelli risultano chiaramente svolti nel rapporto arbitrale e confermati con sufficiente precisione avanti questa Commissione dal direttore di gara. Non va trascurato, però, che lo stesso Ciurnelli ha dichiarato all’arbitro -impossibilitato ad una visione diretta dell’accaduto per la sua posizione- di essere stato l’autore del fatto posto commesso non con la reale intenzione di colpire il medesimo, circostanza questa che deve essere considerata ai fini della commisurazione di una più equa sanzione. Ad avviso di questa Commissione, pertanto, la squalifica inflitta al calciatore Ciurnelli va equamente ridotta sino al 15.02.2003. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø In accoglimento del reclamo svolto dalla U.S. Montegabbione di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Ciurnelli Luca sino al 15 Febbraio 2003. Ø ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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