COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL Sig. CILIANI GABRIELE, DIRIGENTE POL. FRATTA TODINA – IN PROPRIO – IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTA TODINA – MADONNA ALTA DISPUTATA A FRATTA TODINA IL 21.12.2002 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel Comunicato Ufficiale n. 31 del Comitato Regionale Umbria, del 27.12.2002 pubblicato in data 27.12.2002 – Campionato Seconda Categoria Regionale)
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL Sig. CILIANI GABRIELE, DIRIGENTE POL. FRATTA TODINA – IN PROPRIO - IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTA TODINA – MADONNA ALTA DISPUTATA A FRATTA TODINA IL 21.12.2002 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel Comunicato Ufficiale n. 31 del Comitato Regionale Umbria, del 27.12.2002 pubblicato in data 27.12.2002 – Campionato Seconda Categoria Regionale)
E PRECISAMENTE PER : l’inibizione inflitta fino al 30.6.2003.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.1.2003, la seguente decisione:
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
· NEI TERMINI proponeva reclamo il Sig. Ciliari ,in proprio, adducendo i seguenti
M O T I V I
Non aver commesso i fatti addebitatigli dal direttore di gara
E PERTANTO CHIEDEVA : il completo proscioglimento.
· ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il Dirigente reclamante.
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
· Il G.S. con il provvedimento impugnato, ha inibito il Ciliani sino al 30 giugno 2003, in quanto al termine della gara, aveva cercato di impedire l’ingresso del direttore di gara nel proprio spogliatoio, frapponendo ostacolo con il proprio corpo, cercando poi di sfondare la porta insieme ad un altro tesserato, e mantenendo nei confronti dell’arbitro medesimo un comportamento offensivo e minaccioso.
· Dinanzi questa Commissione è comparso il direttore di gara il quale, interrogato, ha avuto modo di precisare che il Ciliani aveva cercato di impedire l’ingresso nello spogliatoio all’arbitro che cercava di sfuggire al Caporali, che poi aveva superato l’ostacolo e il Ciliani si era messo a seguire il Caporali, che il Ciliani aveva pronunciato parole minacciose; su questo punto l’arbitro precisava, infine, che non aveva avuto ben chiaro se le parole pronunciate dal Ciliani fossero di mera constatazione ovvero di vera e propria minaccia.
· La precisazione del direttore di gara appare, a questa Commissione, decisiva, in quanto dipinge un quadro diverso da quello prospettato al Primo Giudice; in effetti, in questa sede si pone in dubbio dallo stesso autore del rapporto se l’atteggiamento di minaccia ascritto al Ciliani sia stato reale ovvero frutto di un malinteso ovvero conseguenza di una valutazione non corretta da parte del direttore di gara.
· In sostanza, appare in concreto il dubbio che l’intendimento del Ciliani fosse quello di recare nocumento al direttore di gara ovvero che il tutto sia stato conseguenza di una interpretazione affrettata del direttore di gara, nella confusione che è seguita alla fine della gara ed all’atteggiamento di un tesserato che, e questo è pacifico, ha cercato di aggredire lo stesso direttore di gara.
· E’ certo, però, al dubbio sulla valutazione del direttore di gara e, conseguentemente di questa Commissione, non può essere estraneo lo stesso Ciliani, il quale ha tenuto un atteggiamento, non chiaro ed in equivoco, che si è prestato a ingenerare dei dubbi sul suo operato, se, in sostanza, stesse eseguendo i suoi compiti di accompagnatore ovvero fosse in combutta addirittura con l’aggressore.
· Quindi, se al Ciliani, ad avviso di questa Commissione, non può essere ascritto un ruolo attivo nella aggressione al direttore di gara in concorso con l’altro tesserato, tuttavia ben gli può essere addebitato un comportamento non consono e non conforme appieno ai doveri connessi alla qualifica di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; è chiaro che, in questa particolare posizione, il Ciliani aveva un particolare obbligo di attenzione e di tutela della persona dell’arbitro, e che indubbiamente non è stato assolto, proprio per i timori che il suo modo di fare ha ingenerato al verbalizzante.
· Quanto sopra premesso e ritenuto,
P.Q.M.
In parziale accoglimento della impugnazione, riduce la inibizione inflitta a Ciliani Gabriele sino a tutto il 15 febbraio 2003.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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