COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A PERUGIA FRAZ. SAN MARCO IL 12.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n.36 del Comitato Regionale Umbria del giorno 15.01.2003 pubblicato in data 16.01.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria) E PRECISAMENTE PER : la squalifica inflitta al calciatore Brozzi Massimo per n. 4 giornate di gara;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO - CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A PERUGIA FRAZ. SAN MARCO IL 12.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n.36 del Comitato Regionale Umbria del giorno 15.01.2003 pubblicato in data 16.01.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria) E PRECISAMENTE PER : la squalifica inflitta al calciatore Brozzi Massimo per n. 4 giornate di gara; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30 gennaio 2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. PILA CALCIO adducendo i seguenti M O T I V I ECCESSIVITA’ DELLA SANZIONE E PERTANTO CHIEDEVA: LA RIDUZIONE DELLA STESSA. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. · Dal referto arbitrale emerge senza possibilità di equivoci il fatto addebitati al calciatore Brozzi, fatti che, peraltro, risulta pienamente ammesso dalla stessa società reclamante. Ciò non toglie che ad avviso di questa Commissione appare possibile ridurre la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al predetto Brozzi a tre giornate effettive di gara per renderla più adeguata ed equa alla reale consistenza del comportamento tenuto dal tesserato. P.Q.M. In accoglimento del ricorso proposto dalla A.S. Pila Calcio riduce la squalifica al calciatore Brozzi Massimo a tre giornate effettive di gara. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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