COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA S.S. SUBASIO N RIFERIMENTO ALLA GARA VIS FOLIGNO / SUBASIO DISPUTATA A FOLIGNO IL 21/12/2002 (avverso la omologazione della gara stessa ad opera del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 17 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 27/12/2002, pubblicato in data 27/12/2002 – Campionato Provinciale Juniores Perugia)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/01/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA S.S. SUBASIO N RIFERIMENTO ALLA GARA VIS FOLIGNO / SUBASIO DISPUTATA A FOLIGNO IL 21/12/2002 (avverso la omologazione della gara stessa ad opera del Giudice Sportivo riportata nel c.u. n. 17 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 27/12/2002, pubblicato in data 27/12/2002 – Campionato Provinciale Juniores Perugia) HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.01.2003 la seguente decisione: FATTO · ALLA LUCE del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia omologava la gara in questione con il punteggio di 1 - 1. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società S.S. Subasio, adducendo i seguenti M O T I V I PARTECIPAZIONE IN POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE NELLA SQUADRA DELLA VIS FOLIGNO. E PERTANTO CHIEDEVA : L’applicazione in proprio favore del disposto di cui all’art. 12 del C.G.S. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva la Società reclamante per non averne fatto richiesta. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il reclamo svolto della società reclamante deve trovare accoglimento perché risulta fondato alla stregua della recentissima decisione n. 15/C presa dalla C.A.F. nella riunione del 25 novembre 2002, in ordine all’appello proposto dalla Pol. COSTANO, riguardante la gara NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO – COSTANO DEL DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, come pubblicata nel C.U. del 1° luglio 2002 e come corretta nel C.U. n. 2 del 16/08/2002 per aver fatto partecipare alla gara citata, in contrasto con detta deliberazione, un giocatore fuori quota oltre il consentito. · A tal fine, va precisato che il CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.R. UMBRIA, REGOLANDO I CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE del Campionato Provinciale JUNIORES, ha disposto: “ALLE GARE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES POSSONO PARTECIPARE I CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1984 IN POI E CHE COMUNQUE ABBIANO COMPIUTO IL 15° ANNO DI ETA’; IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA HA DELIBERATO CHE E’ CONSENTITO IMPIEGARE SINO AD UN MASSIMO DI TRE CALCIATORI FUORI QUOTA NATI DAL 1° GENNAIO 1982” · Orbene, proprio dalla lettera di detta disposizione, secondo l’insegnamento della C.A.F., si deve desumere che la partecipazione dei fuori quota costituisce una eccezione alla normativa generale e che detta eccezione, proprio perché tale, non può consentire una sostituzione, nel corso della gara dei suddetti calciatori fuori quota con altri calciatori di pari età, tenendo conto che una tale limitazione trova la sua giustificazione e nel verbo “IMPIEGARE” utilizzato dal C.R.U., verbo che, inteso nella sua ordinaria accezione, fissa, senza possibilità di equivoci la partecipazione attiva alla gara dei fuori quota nel numero di tre e nella logica che vuole, seguendo l’intendimento del C.R.U., la partecipazione attiva nella gara, proprio perché prevista in via eccezionale, limitata a soli tre calciatori fuori quota per quanto concerne il Campionato Provinciale JUNIORES, con esclusione di una loro sostituzione con elementi di pari età. · Di conseguenza, la avvenuta sostituzione, nel corso della gara oggetto del reclamo, di un giocatore fuori quota con altro pure fuori quota ad opera della VIS FOLIGNO, che sin dall’inizio della gara stessa ne aveva già schierati in numero di tre, risolvendosi nella inosservanza della disposizione sopra citata, realizza la violazione dell’art. 12 del C.G.S., violazione che comporta la conseguente applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 2 – 0 a carico della menzionata VIS FOLIGNO. P.Q.M. In accoglimento del reclamo svolto dalla S.S. SUBASIO, delibera di infliggere alla A.S. VIS FOLIGNO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 2 – 0. DISPONE RIMETTERSI GLI ATTI AL PRESIDENTE DEL C.R.U. PER QUANTO DI COMPETENZA. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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