COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 5/ 1/2003 BOSCO PIEVE PAGLIACCIA – GUALDESE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
gara del 5/ 1/2003 BOSCO PIEVE PAGLIACCIA - GUALDESE
SCIOGLIENDO la riserva di cui al C.U. n. 34 dell'8/01/2003;
LETTO il reclamo presentato dalla Società A.C. GUALDESE;
VISTI gli atti ufficiali;
RILEVATO: che prima della gara la A.C. GUALDESE sollevava dubbi circa
la regolarità delle porte;
CHE, in particolare, secondo quanto sostenuto da detta Società, il bordo
inferiore della traversa risultava inferiore a metri 2,44 dal livello
del terreno di giuoco;
CHE, operate le opportune misurazioni, l'arbitro accertava che, effet
tivamente, tale altezza era di metri 2,27;
CHe, pertanto, risulta abbondantemente superato il termine di tolleran
za prescritto dalle norme in vifgore in DUE centimetri;
CHE pertanto l'arbitro avrebbe dovuto invitare la Società ospitante,
l'addove possibile, a porre rimedio alla situazione;
CHE, in ogni caso, non avrebbe dovuto far disputare la partita senza
che l'inconveniente venisse rimosso, tanto più in presenza di riserva
scritta presentata, prima dell'inizio della gara, dalla A.C. GUALDESE;
CHE le giustificazioni fornite dalla A.C. BOSCO PIEVE PAGLIACCIA al ri
guardo paiono del tutto incomprensibili (nelle contro deduzioni fatte
pervenire a questo Ufficio, infatti, si individuano nelle forti piogge
dei giorni precedenti le cause del rialzamento del terreno);
CHE, pertanto, la gara non si può considerare svolta regolarmente;
VISTI gli Artt. 24 Comma 6)-7) Codice Giustizia Sportiva - 1 regolamen
to giuoco calcio - 12 Codice Giustizia Sportiva, in parziale accoglime
nto del reclamo proposto:
D E L I B E R A
1) LA gara A.C. BOSCO PIEVE PAGLICCIA - A.C. GUALDESE viene dichiarata
irregolare e se ne ordina la ripetizione;
2) SI dà, contestualmente mandato, al C.R. UMBRIA affinchè venga fissa
ta la relativa data di ripetzione della partita;
ORDINA restituirsi la tassa reclamo.