COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 6/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA UNIONE POLISPORTIVA TUORO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – VALDIPIERLE DISPUTATA A TUORO SUL TRASIMENO IL 21 gennaio 2003 (avverso la decisione del giudice sportivo riportata nel c.u. n. 36 Comitato Regionale Umbria, del giorno 15.1.2003 pubblicato in data 16.1.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria) E PRECISAMENTE PER : Ø ammenda di euro 400,00 Ø Inibizione fino al 14.3.2003 inflitta al dirigente TRENNA Tino Ø Inibizione fino al 14.2.2003 inflitta al dirigente GIGLI Alberto

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 6/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA UNIONE POLISPORTIVA TUORO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – VALDIPIERLE DISPUTATA A TUORO SUL TRASIMENO IL 21 gennaio 2003 (avverso la decisione del giudice sportivo riportata nel c.u. n. 36 Comitato Regionale Umbria, del giorno 15.1.2003 pubblicato in data 16.1.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria) E PRECISAMENTE PER : Ø ammenda di euro 400,00 Ø Inibizione fino al 14.3.2003 inflitta al dirigente TRENNA Tino Ø Inibizione fino al 14.2.2003 inflitta al dirigente GIGLI Alberto HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 6.2.2003 la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società U.P. Tuoro, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività delle sanzioni. E PERTANTO CHIEDEVA: Una sensibile riduzione delle stesse. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’Arbitro della gara per impegni di studio; compariva il legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Dal referto arbitrale emergono, con tutta chiarezza, gli addebiti attribuiti dal G.S. agli incolpati sopra indicati. · Del resto non va sottovalutato anche il fatto che la stessa Società, pur con qualche distinguo, ammette gli stessi addebiti. · Tanto chiarito ritiene questa Commissione, con specifico riferimento all’ammenda, che questa possa essere ridotta ad Euro 250,00 per renderla più proporzionata a quanto accaduto in campo. Se è vero che l’Arbitro veniva fatto oggetto, al rientro negli spogliatoi, di sputi, che peraltro non lo colpivano e di insulti e minacce e che un ragazzo colpiva con un calcio la sua borsa, dopo la fine della gara ed al momento del rientro in sede, è pur vero che la presenza di un solo agente della Forza Pubblica è stata sufficiente a dominare la situazione; il che fa pensare che, tutto sommato la situazione stessa non era così pericolosa per la incolumità dell’Arbitro così come valutata dal G.S. · In riferimento alla inibizione inflitta al dirigente TRENNA Tino ed a quella inflitta al dirigente GIGLI Alberto, questa Commissione, mentre ritiene quest’ultima adeguata alla condotta posta in essere dal predetto GIGLI, condotta che emerge in modo evidente dagli atti ufficiali di gara, ritiene eccessiva quella inflitta al TRENNA atteso che nella circostanza il predetto, non ha inteso porre in essere un atto di violenza nei confronti dell’Arbitro ma piuttosto un atto con il quale denunciava irriguardosamente il suo manifesto dissenso nei confronti del direttore di gara al momento della riconsegna della bandierina allorquando veniva allontanato dal campo. · Di conseguenza, al fine di rendere l’inibizione inflitta al TRENNA più adeguata al suo effettivo e reale comportamento, così come valutato da questa Commissione, l’inibizione stessa può essere fissata al 14.2.2003. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dall’U.P. Tuoro, di ridurre la sanzione dell’ammenda inflitta alla citata Società, ad Euro 250,00 e la inibizione inflitta al dirigente TRENNA Tino fino al 14.2.2003. Conferma l’inibizione inflitta al dirigente GIGLI Alberto. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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