COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PARLESCA / FABRO DISPUTATA A PARLESCA IL 5.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 21 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 22.1.2003 pubblicato in data 23.1.2003 – Campionato Provinciale Juniores). E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA PER SEI GIORNATE EFFETIVE DI GARA IL CALCIATORE BRUNELLI DIEGO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PARLESCA / FABRO DISPUTATA A PARLESCA IL 5.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 21 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 22.1.2003 pubblicato in data 23.1.2003 – Campionato Provinciale Juniores).
E PRECISAMENTE PER :
SQUALIFICA PER SEI GIORNATE EFFETIVE DI GARA IL CALCIATORE BRUNELLI DIEGO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.2.2003, la seguente decisione:
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la Società PARLESCA, adducendo i seguenti
M O T I V I
Ø Eccessività della sanzione.
E PERTANTO CHIEDEVA:
Ø una riduzione della squalifica.
· ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva la Società reclamante per non averne fatto esplicita richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
· Il referto arbitrale, quale fonte privilegiata di prove non è contestabile da mere affermazioni di parte, a meno che esse non siano suffragate da elementi tali da far sorgere dubbi circa la rispondenza alla realtà della percezione dei fatti riferiti dall’arbitro.
· Gli eventuali dubbi, peraltro, debbono, però, essere ingenerati dallo stesso rapporto, ove presenti contraddizioni, lacune, incongruenze o vizi di illogicità.
· Ciò chiarito, va considerato che,ad avviso di questa Commissione,dall’esame del rapporto arbitrale emerge una chiara, precisa e circostanziata descrizione del comportamento posto in essere dal calciatore Brunelli, descrizione che non può essere travolta dalle considerazioni svolte dalla società reclamante.
· Tuttavia, valutato il comportamento del Brunelli nel suo complessivo svolgimento e considerato che nessuna conseguenza ne è derivata né per l’avversario e né per l’arbitro,appare possibile procedere ad una riduzione della squalifica al citato Brunelli inflitta a numero cinque giornate effettive di gara perché la squalifica stessa possa presentarsi più equa e proporzionata alla reale consistenza dei fatti addebitati al citato calciatore.
· Elementi di cui sopra la Commissione osserva:
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo svolto dalla Società S.S. PARLESCA, di ridurre la squalifica, come inflitta da Giudice Sportivo, al calciatore BRUNELLI DIEGO a numero cinque giornate effettive di gara.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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