COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PARLESCA / FABRO DISPUTATA A PARLESCA IL 5.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 21 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 22.1.2003 pubblicato in data 23.1.2003 – Campionato Provinciale Juniores). E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA PER SEI GIORNATE EFFETIVE DI GARA IL CALCIATORE BRUNELLI DIEGO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PARLESCA / FABRO DISPUTATA A PARLESCA IL 5.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 21 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 22.1.2003 pubblicato in data 23.1.2003 – Campionato Provinciale Juniores). E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA PER SEI GIORNATE EFFETIVE DI GARA IL CALCIATORE BRUNELLI DIEGO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.2.2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società PARLESCA, adducendo i seguenti M O T I V I Ø Eccessività della sanzione. E PERTANTO CHIEDEVA: Ø una riduzione della squalifica. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva la Società reclamante per non averne fatto esplicita richiesta. MOTIVI DELLA DECISIONE · Il referto arbitrale, quale fonte privilegiata di prove non è contestabile da mere affermazioni di parte, a meno che esse non siano suffragate da elementi tali da far sorgere dubbi circa la rispondenza alla realtà della percezione dei fatti riferiti dall’arbitro. · Gli eventuali dubbi, peraltro, debbono, però, essere ingenerati dallo stesso rapporto, ove presenti contraddizioni, lacune, incongruenze o vizi di illogicità. · Ciò chiarito, va considerato che,ad avviso di questa Commissione,dall’esame del rapporto arbitrale emerge una chiara, precisa e circostanziata descrizione del comportamento posto in essere dal calciatore Brunelli, descrizione che non può essere travolta dalle considerazioni svolte dalla società reclamante. · Tuttavia, valutato il comportamento del Brunelli nel suo complessivo svolgimento e considerato che nessuna conseguenza ne è derivata né per l’avversario e né per l’arbitro,appare possibile procedere ad una riduzione della squalifica al citato Brunelli inflitta a numero cinque giornate effettive di gara perché la squalifica stessa possa presentarsi più equa e proporzionata alla reale consistenza dei fatti addebitati al citato calciatore. · Elementi di cui sopra la Commissione osserva: P.Q.M. In accoglimento del reclamo svolto dalla Società S.S. PARLESCA, di ridurre la squalifica, come inflitta da Giudice Sportivo, al calciatore BRUNELLI DIEGO a numero cinque giornate effettive di gara. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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