COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. PICCIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE – OSPEDALICCHIO DISPUTATA A PICCIONE IL 12.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 36 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 15.1.2003 pubblicato in data 16.1.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria) E PRECISAMENTE PER : Ø AMMENDA DI EURO 200,00 Ø SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BAGNINI FABIO; Ø SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI CECCHINI MICHELE, CICCHI VALERIO E FERRANTI LUCA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. PICCIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE – OSPEDALICCHIO DISPUTATA A PICCIONE IL 12.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 36 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 15.1.2003 pubblicato in data 16.1.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria) E PRECISAMENTE PER : Ø AMMENDA DI EURO 200,00 Ø SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BAGNINI FABIO; Ø SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI CECCHINI MICHELE, CICCHI VALERIO E FERRANTI LUCA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.2.2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. Piccione adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività delle sanzioni. E PERTANTO CHIEDEVA: Una sensibile riduzione delle sanzioni suddette. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · In via preliminare va dichiarato inammissibile il reclamo proposto in relazione alle squalifiche inflitte ai calciatori Cecchini Michele, Cicchi Valerio e Ferranti Luca perché non impugnabili ai sensi dell’art. 41 n. 3 del C.di G.S. · Per quanto concerne invece le posizioni residue questa Commissione fa presente che le risultanze degli atti ufficiali di gara, assistiti da presunzione di veridicità, non possono essere contraddette dall’interessata versione di parte. · Pur tuttavia, in merito al comportamento del pubblico nel contesto della gara, è da rilevare che le proteste verbali da parte dei tifosi locali, anche se espresse vivacemente, non hanno dato origine a fatti violenti tant’è che l’arbitro, seppure scortato da solo due agenti della F.P., ha potuto lasciare lo stadio con tutta tranquillità e senza alcun danno. · Circa poi la posizione del calciatore BAGNINI Fabio, è da rilevare che lo stesso ha sì protestato con impeto nei confronti del Direttore di gara profferendo anche nei confronti del medesimo parole offensive ma non è mai giunto ad alcun contatto fisico. · Pertanto ritiene questa Commissione che i fatti di cui sopra, attribuiti dal G.S. rispettivamente alla Società reclamante ed al calciatore BAGNINI Fabio, sono senza dubbio da censurare anche se possono essere valutati con minor rigore tenuto conto delle modalità di esecuzione e del loro contesto realizzativi.Di conseguenza l’ammenda inflitta alla Società può essere ridotta ad Euro 150,00 mentre la squalifica inflitta al calciatore può essere ridotta a quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Soc. Pol. Piccione con riferimento alle posizioni dei calciatori CECCHINI Michele, CICCHI Valerio e FERRANTI Luca; In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Piccione : Ø di ridurre l’ammenda inflitta ad Euro 150,00; Ø di ridurre a quattro giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore BAGNINI Fabio. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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