COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN LORENZO LERCHI IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORCHIAGIANA – SAN LORENZO LERCHI DIPUTATA IL 15/12/2002 IN PALAZZO D’ASSISI (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.34 del Comitato Regionale Umbria, il giorno 8.1.2003 pubblicato in data 09/01/2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria) CON LA QUALE VENIVA DELIBERATA LA RIPETIZIONE DELLA GARA SOPRA INDICATA PERCHE’ INTERROTTA DALL’ARBITRO NON PIU’ IN GRADO DI GARANTIRNE IL REGOLARE SVOLGIMENTO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 20/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN LORENZO LERCHI IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORCHIAGIANA - SAN LORENZO LERCHI DIPUTATA IL 15/12/2002 IN PALAZZO D’ASSISI (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.34 del Comitato Regionale Umbria, il giorno 8.1.2003 pubblicato in data 09/01/2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria) CON LA QUALE VENIVA DELIBERATA LA RIPETIZIONE DELLA GARA SOPRA INDICATA PERCHE’ INTERROTTA DALL’ARBITRO NON PIU’ IN GRADO DI GARANTIRNE IL REGOLARE SVOLGIMENTO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno13/2/2003, la seguente decisione. FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria Disponeva la ripetizione della gara per la motivazione suddetta. · NEI TERMINI, proponeva reclamo la Società A.S. San Lorenzo Lerchi, adducendo i seguenti: M O T I V I L’arbitro della gara era costretto a sospendere l’incontro per le reiterate proteste e minacce dei giocatori e dirigenti della squadra del Torchiagina. E PERTANTO CHIEDEVA: l’applicazione in suo favore del disposto di cui all’art.12 C.G.S. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Dal referto arbitrale e dai chiarimenti forniti dal Direttore di gara avanti a questa Commissione,si desume:a) che a seguito di una rete annullata per fuori giuoco alla Torchiagina,l’arbitro veniva fatto oggetto,ad opera del calciatore NOTTOLI,tesserato per la detta società,di offese per cui il medesimo veniva espulso;b) che in conseguenza di questa espulsione,tutti i giocatori e dirigenti della TORCHIAGINA circondavano l’arbitro che veniva dagli stessi insultato,spintonato e strattonato;c)che l’arbitro,in questo stato di confusione e turbolenza,alimentata anche da tentativo di alcuni tifosi del TORCHIAGINA ,tentativo non riuscito,di entrare in campo veniva colpito con un calcio alla caviglia ,che gli procurava un certo dolore,che gli impediva di correre;d)che l’arbitro non era riuscito a notificare ulteriori provvedimenti disciplinari,perché ne veniva impedito dai giocatori del TORCHIAGINA;e) che in tale situazione di intimidazione confusione,l’arbitro,non presentandosi più in grado,sotto il profilo fisco e psichico di condurre a termine regolarmente la gara ne aveva sanzionato la interruzione;f) che il direttore di gara riusciva a guadagnare gli spogliatoi solo con la protezione dei calciatori della squadra del San Lorenzo,in assenza di una qualche protezione da parte dei dirigenti del TORCHIAGINA. · Orbene,alla luce di dette emergenze,è convincimento di questa Commissione che si siano verificate tutte quelle condizioni,più volte evidenziate nei suoi giudicati dalla C.A.F.,per fare considerare legittima la sospensione della gara in oggetto. · Ed infatti,non può revocarsi in dubbio che,proprio in conseguenza delle circostanze sopra evidenziate,il direttore di gara si sia venuto a trovare in uno stato psico-fisico tale da non essere più in grado di fronteggiare le turbolenze in atto con la dovuta autorità e tranquillità, attesa la mancanza di una qualunque difesa alla sua persona da parte della società TORCHIAGINA;atteso il pericolo per la incolumità della sua persona, che si era venuto a creare in modo concreto,tanto che era stato già colpito con un calcio alla caviglia,ed attesa,altresì, l’impossibilità in cui versava,perché impedito dagli strattonamenti e spintonamenti, posti in essere dai giocatori del TORCHIAGINA,di adottare,nell’ambito dei suoi poteri disciplinari a lui attribuiti dal Regolamento,quei provvedimenti idonei a ricondurre la gara nell’alveo della regolarità,onde giungere ad una normale conclusione della stessa. · Di conseguenza,si presenta giustificata,ad avviso di questa Commissione l’applicazione nei confronti della squadra della TORCHIAGINA punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0 in favore della società reclamante. P.Q.M In accoglimento del reclamo svolto dall’A.S. SAN LORENZO LERCHI,di infliggere all’A.S. TORCHIAGINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0 in favore dell’A.S. SAN LORENZO LERCHI. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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