COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S. TEVERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE SAN LORENZO – TEVERINA DISPUTATA A PONTE SAN LORENZO IL 9/1/ 2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.19 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 9/1/2003 pubblicato in data 10/1/2003 – Coppa Umbria Amatori Provinciale) CON LA QUALE VENIVA OMOLOGATA LA PARTITA SOPRA INDICATA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 47 del 20/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S. TEVERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE SAN LORENZO – TEVERINA DISPUTATA A PONTE SAN LORENZO IL 9/1/ 2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.19 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 9/1/2003 pubblicato in data 10/1/2003 – Coppa Umbria Amatori Provinciale)
CON LA QUALE VENIVA OMOLOGATA LA PARTITA SOPRA INDICATA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13/2/2003, la seguente decisione.
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni omologava la partita PONTE SAN LORENZO – TEVERINA con il punteggio di 8 - 2.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la Società U.S. TEVERINA, adducendo i seguenti
M O T I V I
La società Ponte San Lorenzo aveva proceduto a n. sei sostituzioni in violazione del regolamento che ne prevede un massimo di cinque;
E PERTANTO CHIEDEVA: L’APPLICAZIONE IN SUO FAVORE DELL’ART.12 DEL C.G.S..
LA A.S. PONTE SAN LORENZO PRESENTAVA LE SUE CONTRODEDUZIONI.
· ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto di seguito.
· Il Direttore di gara,sentito a chiarimenti,ha affermato che nel corso della partita in esame,la squadra dell’A.S. San Lorenzo ha proceduto,contrariamente a quanto risulta dal rapporto arbitrale a cinque sostituzioni e non a sei; ha, altresì, affermato che la indicazione nel referto della sesta sostituzione è stato frutto di un suo errore ed ha affermato,infine, di ricordare,con tutta certezza,di aver segnato nel tabellino della gara solo cinque sostituzioni e non sei,anche se non è stato in grado di ricordare il motivo specifico della discordanza tra quanto oggi dichiarato e quanto scritto nel referto della gara.
· A fronte di tali affermazioni e precise rettifiche,considerata la natura di prova privilegiata che esse assumono nel procedimento disciplinare,non può,ad avviso di questa Commissione,ritenersi fondato il reclamo avanzato dalla U.S. TEVERINA, tanto più che le indicate affermazioni e precisazioni,non solo non si presentano in contrasto,fatta salva la indicata discordanza con il referto, con altre circostanze contrarie desumibili dagli atti ufficiali,ma si presentano sostenute da una considerazione di carattere logico,in virtù della quale appare veramente difficile individuare una qualche necessità di carattere tecnico o tattico che possa aver spinto l’A.S. PONTE SAN LORENZO ad effettuare una sesta sostituzione, con conseguente violazione del regolamento vigente,dal momento che la squadra di detta società ha condotto la gara per tutto il tempo della sua durata sempre con un largo punteggio di vantaggio e senza che mai l’esito finale,favorevole alla A.S. PONTE SAN LORENZO risultasse essere stato posto in discussione.
· Alla luce si quanto sopra,poiché appare opportuno dare la prevalenza alle precisazioni fornite oggi dall’arbitro avanti a questa Commissione,il reclamo proposto dall’U.S. TEVERINA deve essere respinto.
P.Q.M.
Di respingere il reclamo proposto dall’U.S. TEVERINA.
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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