COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. GRIFO ATTIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO ATTIGLIANO-CAMPITELLO DISPUTATA AD ATTIGLIANO IL 19.01.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 38 del Comitato Regionale Umbria, il giorno 22.01.2003 e pubblicato in data 23.01.2003 – Campionato Regionale di Promozione) E precisamente per: PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SANTACROCE ANGELO FINO AL 30.06.2003.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 20/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. GRIFO ATTIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO ATTIGLIANO-CAMPITELLO DISPUTATA AD ATTIGLIANO IL 19.01.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 38 del Comitato Regionale Umbria, il giorno 22.01.2003 e pubblicato in data 23.01.2003 – Campionato Regionale di Promozione) E precisamente per: PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SANTACROCE ANGELO FINO AL 30.06.2003. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20 Febbraio 2003 la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società GRIFO ATTIGLIANO, adducendo i seguenti M O T I V I ECCESSIVITA’ DELLA SANZIONE E PERTANTO CHIEDEVA: UNA RIDUZIONE DELLA STESSA. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara; non compariva la Società reclamante, sebbene ritualmente avvertita. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. · Il referto arbitrale, quale fonte privilegiata di prove non e’ contestabile da mere affermazioni di parte, a meno che esse non siano suffragate da elementi tali da far sorgere dubbi circa la realtà della percezione dei fatti riferiti dall’arbitro e gli eventuali dubbi debbono essere, però, ingenerati dallo stesso rapporto, ove presenti contraddizioni, lacune, incongruenze o vizi di illogicità. · Tutto ciò non risulta dall’esame dei documenti ufficiali considerati da questa commissione. · Anzi va evidenziato che il direttore di gara, nei suoi chiarimenti forniti in data odierna, non solo ha confermato quanto riferito nel referto di gara ma ha precisato, con assoluta chiarezza, che quanto nello stesso riportato corrisponde al reale svolgimento dei fatti, come attribuiti dal giudice sportivo al calciatore santacroce angelo. · Di conseguenza una tale circostanza e la congruità della sanzione inflitta al predetto calciatore giustificano la reiezione del reclamo. P.Q.M. Di respingere il reclamo proposto dalla A.S. Grifo Attigliano e conferma la squalifica al calciatore Santacroce Angelo fino al 30.06.2003. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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