COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CASTELTODINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELTODINO / MADONNA ALTA DISPUTATA A MONTECASTRILLI IL 1.1.2003 (avverso la decisione del giudice sportivo riportata nel c.u. n. 42 del comitato regionale umbria, del giorno 5.2.2003 pubblicato in data 6.2.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria); E precisamente per: Ø inibizione fino al 7.4.2003 inflitta al dirigente MONTAGNOLI GIANCARLO Ø squalifica per cinque gare inflitte ai calciatori TULLI GIANLUCA E TULLI SIMONE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CASTELTODINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELTODINO / MADONNA ALTA DISPUTATA A MONTECASTRILLI IL 1.1.2003 (avverso la decisione del giudice sportivo riportata nel c.u. n. 42 del comitato regionale umbria, del giorno 5.2.2003 pubblicato in data 6.2.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria); E precisamente per: Ø inibizione fino al 7.4.2003 inflitta al dirigente MONTAGNOLI GIANCARLO Ø squalifica per cinque gare inflitte ai calciatori TULLI GIANLUCA E TULLI SIMONE HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.2.2003, la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. CASTELTODINO, adducendo i seguenti MOTIVI Eccessività delle sanzioni E pertanto chiedeva : Una sensibile riduzione delle stesse. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente il solo legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Dal rapporto dell’Arbitro e dai successivi chiarimenti forniti dallo stesso telefonicamente, si evince che i fatti accaduti in occasione del termine della gara si sono verificati a seguito di un fallo subito dal giocatore Tulli Giancarlo del Casteltodino e dalla sua istintiva reazione provocando in campo un parapiglia, che coinvolgeva altri giocatori, che veniva, però, immediatamente sedato dai responsabili di entrambe le squadre. · Sebbene il comportamento dei calciatori Tulli Giancarlo e Tulli Simone non sia esente da censura, va tuttavia tenuto in considerazione che si è trattato di atti di non particolare violenza, circostanza questa che può giustificare una parziale riduzione della squalifica inflitta ai calciatori suddetti, fissando la medesima a quattro giornate effettive di gara per ciascuno. · Per quanto concerne la posizione del dirigente Montagnoli Giancarlo, va chiarito che lo stesso, come riferito dall’Arbitro, non ha proferito nei suoi confronti alcuna parola offensiva anche se è stato confermato il pronunciamento, in modo sibillino, di una frase tendente ad evitare l’indicazione, nel rapporto di gara, dei fatti di cui sopra, elemento questo che la rende poco riguardosa nei confronti del predetto direttore di gara. · Quanto sopra può giustificare una riduzione della inibizione che va fissata fino al 7.3.2003. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. ai calciatori TULLI GIANLUCA E TULLI SIMONE, a quattro giornate effettive di gara e di ridurre la inibizione inflitta dal G.S. al dirigente MONTAGNOLI GIANCARLO fino a tutto il 7.3.2003. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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