COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA LAMA / SELCI NARDI DISPUTATA A LAMA DI SAN GIUSTINO L’1.02.2003, (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 42 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 5.2.2003 pubblicato in data 6.2.2003 – Campionato Regionale Juniores); E precisamente per: Ø L’omologazione della gara Lama / Selci Nardi con il punteggio di 2 – 2 Ø Per aver la S.S. Selci Nardi fatto partecipare alla gara suddetta calciatori fuori quota oltre il numero consentito.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA LAMA / SELCI NARDI DISPUTATA A LAMA DI SAN GIUSTINO L’1.02.2003, (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 42 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 5.2.2003 pubblicato in data 6.2.2003 – Campionato Regionale Juniores); E precisamente per: Ø L’omologazione della gara Lama / Selci Nardi con il punteggio di 2 – 2 Ø Per aver la S.S. Selci Nardi fatto partecipare alla gara suddetta calciatori fuori quota oltre il numero consentito. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.2.2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara LAMA - SELCI NARDI con il punteggio di 2 - 2 · NEI TERMINI proponeva reclamo il G.S. LAMA CALCIO , adducendo i seguenti: M O T I V I La S.S SELCI NARDI AVEVA FATTO PARTECIPARE ALLA GARA SOPRA MENZIONATA GIOCATORI FUORI QUOTA IN NUMERO SUPERIORE A QUELLO CONSENTITO. E pertanto chiedeva: l’applicazione in suo favore dell’art.12 c.g.s.. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara MOTIVI DELLA DECISIONE · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva. · Il reclamo è fondato e va accolto. · Dal C.U. n.1 del 1° luglio 2002 si evince che nel campionato Regionale Categoria JUNIORES, per la stagione sportiva in corso, debbono partecipare i calciatori nati dal 01/01/1984 in poi, con possibile utilizzo di un numero massimo di due tesserati fuori quota nati dal 01/01/1982. · Tanto premesso, dal referto arbitrale emerge che la S.S SELCI NARDI ha utilizzato nella gara suddetta un numero di calciatori fuori quota superiore a quello consentito e precisamente LANDI MARCO, nato il 27/10/1982, PANCIONI DANIELE, nato il 19/6/1983 e BLONDA STEFANO, nato il 18/12/1983, sostituito, poi, nel corso della gara da DI SILVESTRI CARLO, NATO 07/12/1983. · E’ fuori dubbio che nella circostanza, da parte della S.S. SELCI NARDI, veniva posto in essere un comportamento contrario a quanto disposto in materia di Campionato Juniores dal Consiglio Direttivo del C.R.U. il che comporta, in accoglimento del reclamo svolto dal G.S. LAMA CALCIO l’irrogazione nei confronti dalla S.S. SELCI NARDI della punizione sportiva della perdita della gara in esame con il punteggio di 2 - 0 in favore del reclamante . · Vanno rimessi gli atti al Sig.Presidente del C.R.U. per quanto di competenza. P.Q.M. In accoglimento del reclamo svolto dal G.S. Lama Calcio; infligge alla S.S. Selci Nardi la sanzione sportiva della perdita della gara in esame con il punteggio di 2 - 0. Rimette gli atti al Sig.Presidente del C.R.U. per quanto di competenza. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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