COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/02/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.C. MASSA MARTANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI CASTELLO / MASSA MARTANA DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 5.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 40 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 27.2.2003 pubblicato in data 30.1.2003 – Campionato Regionale di Eccellenza) E precisamente per : Ø L’omologazione della gara suddetta da parte del G.S..
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/02/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.C. MASSA MARTANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI CASTELLO / MASSA MARTANA DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 5.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 40 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 27.2.2003 pubblicato in data 30.1.2003 – Campionato Regionale di Eccellenza)
E precisamente per :
Ø L’omologazione della gara suddetta da parte del G.S..
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.2.2003, la seguente decisione:
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra indicata.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Massa Martana adducendo i seguenti;
MOTIVI
Sussistenza di errore tecnico.
E pertanto chiedeva : La ripetizione della gara.
· ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’Arbitro della gara per ragioni di lavoro; era presente il legale rappresentante della Soc. reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
· In via preliminare va evidenziato come non si evinca dagli atti ufficiali di gara la verificazione di un errore tecnico da parte del direttore di gara tant’è che sia quest’ultimo che i suoi assistenti, nei rispettivi rapporti, non fanno menzione alcuna di un tale errore che sarebbe consistito nel fatto che il goal segnato dal Città di Castello sarebbe stato frutto degli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla posizione opposta a quella in cui sarebbe fuoriuscito il pallone.
· Si deve, poi, considerare che, secondo la normativa vigente e secondo costante giurisprudenza della CAF, è inibito a questa Commissione prendere in esame fatti e circostanze che investano decisioni di natura tecnica adottate in campo dall’Arbitro o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica dello stesso ai sensi della regola n. 5 del Regolamento di Gioco, a meno che il direttore di gara non riconosca ed attesti di essersi sbagliato ed a meno che l’errore, come riconosciuto dall’Arbitro, abbia influito sul risultato finale.
· Tutto ciò chiarito, il reclamo proposto dall’A.S. Calcio Massa Martana non può trovare accoglimento perché, sia il direttore di gara che i suoi assistenti, come sopra detto, non fanno menzione di alcun errore tecnico nei rispettivi referti.
· Tuttavia, ammesso anche che voglia seguirsi la tesi sostenuta dalla Società reclamante, è convincimento di questa Commissione, che l’asserito errore tecnico non abbia influito sul risultato, come correttamente argomentato dal G.S., tenuto conto, peraltro, che la rete del vantaggio del Città di Castello non risulta essere stata segnata direttamente su calcio d’angolo ma su ulteriori sviluppi dell’azione di gioco.
· Di conseguenza il reclamo proposto dalla Società A.S. Massa Martana non è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Di respingere il reclamo proposto dall’A.S. Massa Martana confermando il risultato della gara così come omologato dal G.S.
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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