• Stagione sportiva: 2002/2003
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. STALKER CALCIO A CINQUE IN RIFERIMENTO ALLA GARA STALKER JEANS – GRIFONI DISPUTATA A S.MARIA DEGLI ANGELI IN DATA 11.02.2003 (avverso l’omologazione del risultato maturato sul campo in favore della Società Grifoni con il punteggio di 10 – 4 da parte del G.S. e precisamente per la posizione irregolare del calciatore Becchetti Raffaele della suddetta Società in posizione irregolare in quanto squalificato come da comunicato ufficiale n. 40 del 29.01.2003 pubblicato in data 30.01.2003 – Coppa Umbria Calcio a 5)
Pertanto chiedeva: la sanzione inerente la perdita della gara nei confronti della Società Grifoni.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. STALKER CALCIO A CINQUE IN RIFERIMENTO ALLA GARA STALKER JEANS - GRIFONI DISPUTATA A S.MARIA DEGLI ANGELI IN DATA 11.02.2003 (avverso l’omologazione del risultato maturato sul campo in favore della Società Grifoni con il punteggio di 10 - 4 da parte del G.S. e precisamente per la posizione irregolare del calciatore Becchetti Raffaele della suddetta Società in posizione irregolare in quanto squalificato come da comunicato ufficiale n. 40 del 29.01.2003 pubblicato in data 30.01.2003 – Coppa Umbria Calcio a 5)
Pertanto chiedeva: la sanzione inerente la perdita della gara nei confronti della Società Grifoni.
La reclamante non chiedeva di essere sentita.
· Visti gli atti ufficiali della gara sopra specificata ed esaminati i vari comunicati ufficiali relativi alle dispute delle gare relative al torneo di Coppa Umbria calcio a cinque, i motivi proposti dalla Società reclamante risultano fondati.
· Infatti, nei confronti del calciatore Becchetti Raffaele, della soc. Grifoni, con C.U. 40 del 2003 risultava comminata dal G.S. la squalifica di una giornata di gara in quanto recidivo in ammonizioni.
· Nel turno successivo di Coppa Umbria, secondo i calendari ufficiali, la soc. Grifoni fruiva di turno di riposo.
· La prima gara relativa allo stesso torneo in cui la sanzione della squalifica doveva essere scontata dal calciatore Becchetti era quella dell’ 11.02.2003: A.S. Stalker - Grifoni.
· Il calciatore Becchetti, quindi, ha partecipato alla gara di cui sopra in posizione irregolare.
· Il reclamo va pertanto accolto in applicazione dell’art. 12, comma 5, C.G.S.
P.Q.M. LA C.D.
In accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Stalker Calcio a Cinque, di infliggere alla Società Grifoni la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe indicata con il punteggio di 0 - 2.
Dispone di trasmettere gli atti al presidente del C.R.U. quanto di sua competenza.
· ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it
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NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. STALKER CALCIO A CINQUE IN RIFERIMENTO ALLA GARA STALKER JEANS – GRIFONI DISPUTATA A S.MARIA DEGLI ANGELI IN DATA 11.02.2003 (avverso l’omologazione del risultato maturato sul campo in favore della Società Grifoni con il punteggio di 10 – 4 da parte del G.S. e precisamente per la posizione irregolare del calciatore Becchetti Raffaele della suddetta Società in posizione irregolare in quanto squalificato come da comunicato ufficiale n. 40 del 29.01.2003 pubblicato in data 30.01.2003 – Coppa Umbria Calcio a 5)
Pertanto chiedeva: la sanzione inerente la perdita della gara nei confronti della Società Grifoni."