COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SUGARONI CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTARDO – SUGARONI DISPUTATA A BASTARDO IL 22.2.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 49 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.3.2003 pubblicato in data 26.3.2003 – Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C2 – 6^ giornata di ritorno) E precisamente per : Ø Squalifica per n. 4 gare inflitte al calciatore Fioravanti Carlo;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SUGARONI CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTARDO - SUGARONI DISPUTATA A BASTARDO IL 22.2.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 49 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.3.2003 pubblicato in data 26.3.2003 – Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C2 – 6^ giornata di ritorno) E precisamente per : Ø Squalifica per n. 4 gare inflitte al calciatore Fioravanti Carlo; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.3.2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Sugaroni calcio a 5, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione E pertanto chiedeva: la riduzione della stessa. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva il legale rappresentante della Società reclamante non avendone questa fatta esplicita richiesta. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il reclamo proposto dalla Soc. Sugaroni Calcio a 5 non appare degno di accoglimento attese le risultanze che emergono dagli atti ufficiali di gara. · Dai predetti atti, infatti, appare, in tutta la sua gravità, la condotta posta in essere dal calciatore Fioravanti Carlo e non emergono circostanze che possono in qualche modo indurre ad una riduzione della sanzione inflitta al medesimo che appare già mite in rapporto alla condotta posta in essere dal citato calciatore. · Di conseguenza la sanzione come inflitta dal G.S. deve trovare integrale conferma. P. Q. M. LA C.D. Di respingere il reclamo proposto dalla Società Sugaroni Calcio a 5 confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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