COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 12/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE gara del 8/ 3/2003 NOCERA UMBRA – REAL CASTELLO FEMMINILE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 53 del 12/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE
gara del 8/ 3/2003 NOCERA UMBRA - REAL CASTELLO FEMMINILE
VISTI gli atti relativi alla gara in epigrafe;
RILEVATO che al 27' minuto del s.t. a seguito di un fallo di gioco sub
ito da una giocatrice del NOCERA UMBRA e dalla conseguente reazione di
questa, si scatenava una rissa che coinvolgeva le due squadre in camp
o ivi compresi i componenti delle panchine, nonchè il pubblico che assi
steva alla gara. Che tale rissa comportava la sospensione della gara
per il tempo necessario a riportare la calma sul terreno di gioco;
CHE successivamente le giocatrici del REAL CASTELLO, dopo aver provoca
to il pubblico della squadra di casa si rifugiavano negli spogliatoi;
CHE la squadra del REAL CASTELLO, pur invitata a fare rientro sul ter_
reno di giuoco per riprendere la partita, si rifiutava, lamentando la
scarsa sicurezza ambientale.
TUTTO ciò premesso
D E L I B E R A
- INFLIGGE ALLA SOCIETA' NOCERA UMBRA;
1) L'AMMENDA DI EURO 160,00 EX ART. 10 COMMA 4 C.G.S.;
2) L'AMMENDA DI EURO 100,00 EX ART. 9 DEL C.G.S. ESSENDO RESPONSABILE
DEL MANCATO MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO SUL PROPRIO CAMPO DI
GIUOCO;
- INFLIGGE ALLA SOCIETA' REAL CASTELLO FEMMINILE;
1) L'AMMENDA DI EURO 160,00 EX ART. 10 COMMA 4 DEL C.G.S.;
2) L'AMMENDA DI EURO 100,00 PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO DELLE GIOCATRI
CI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;
3) SANZIONA LA SOCIETA' CON LA PERDITA DELLA GARA PER 0 A 2 COME PRIMA
RINUNCIA PER ESSERSI RIFIUTATA A SEGUITO DELL'INVITO DELL'ARBITRO A
RIPRENDERE IL GIOCO;
4) COMMINA ALLA SOCIETA' LA PENALIZZAZIONE DI UN (1) PUNTO IN CLASSIFI
CA E L'AMMENDA DI EURO 26,00 QUALE PRIMA RINUNCIA.