COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 12/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE gara del 8/ 3/2003 NOCERA UMBRA – REAL CASTELLO FEMMINILE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 12/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE gara del 8/ 3/2003 NOCERA UMBRA - REAL CASTELLO FEMMINILE VISTI gli atti relativi alla gara in epigrafe; RILEVATO che al 27' minuto del s.t. a seguito di un fallo di gioco sub ito da una giocatrice del NOCERA UMBRA e dalla conseguente reazione di questa, si scatenava una rissa che coinvolgeva le due squadre in camp o ivi compresi i componenti delle panchine, nonchè il pubblico che assi steva alla gara. Che tale rissa comportava la sospensione della gara per il tempo necessario a riportare la calma sul terreno di gioco; CHE successivamente le giocatrici del REAL CASTELLO, dopo aver provoca to il pubblico della squadra di casa si rifugiavano negli spogliatoi; CHE la squadra del REAL CASTELLO, pur invitata a fare rientro sul ter_ reno di giuoco per riprendere la partita, si rifiutava, lamentando la scarsa sicurezza ambientale. TUTTO ciò premesso D E L I B E R A - INFLIGGE ALLA SOCIETA' NOCERA UMBRA; 1) L'AMMENDA DI EURO 160,00 EX ART. 10 COMMA 4 C.G.S.; 2) L'AMMENDA DI EURO 100,00 EX ART. 9 DEL C.G.S. ESSENDO RESPONSABILE DEL MANCATO MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO SUL PROPRIO CAMPO DI GIUOCO; - INFLIGGE ALLA SOCIETA' REAL CASTELLO FEMMINILE; 1) L'AMMENDA DI EURO 160,00 EX ART. 10 COMMA 4 DEL C.G.S.; 2) L'AMMENDA DI EURO 100,00 PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO DELLE GIOCATRI CI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO; 3) SANZIONA LA SOCIETA' CON LA PERDITA DELLA GARA PER 0 A 2 COME PRIMA RINUNCIA PER ESSERSI RIFIUTATA A SEGUITO DELL'INVITO DELL'ARBITRO A RIPRENDERE IL GIOCO; 4) COMMINA ALLA SOCIETA' LA PENALIZZAZIONE DI UN (1) PUNTO IN CLASSIFI CA E L'AMMENDA DI EURO 26,00 QUALE PRIMA RINUNCIA.
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