COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 14/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it – Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. NUOVA ALBA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA ALBA – GRIFO SANTANGELO DISPUTATA A S.MARTINO IN CAMPO DI PERUGIA IL 23.2.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 49 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.2.2003 pubblicato in data 26.2.2003 – Campionato Regionale di Promozione – girone A) – 8^ giornata di ritorno) E precisamente per : · La squalifica per n. 4 gare inflitta al calciatore Stufera Mecarelli Francesco.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 14/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it - Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. NUOVA ALBA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA ALBA - GRIFO SANTANGELO DISPUTATA A S.MARTINO IN CAMPO DI PERUGIA IL 23.2.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 49 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.2.2003 pubblicato in data 26.2.2003 – Campionato Regionale di Promozione – girone A) – 8^ giornata di ritorno) E precisamente per : · La squalifica per n. 4 gare inflitta al calciatore Stufera Mecarelli Francesco. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.3.2003, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. NUOVA ALBA, adducendo i seguenti M O T I V I Travisamento dei fatti da parte della terna arbitrale. E pertanto chiedeva: l’annullamento della sanzione o riduzione della stessa. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’Assistente dell’Arbitro della gara. Non compariva il Legale rappresentante della Società reclamante non avendone questa fatta espressa richiesta. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Per la mancata risposta alla convocazione dinanzi questa Commissione da parte dell’Assistente dell’Arbitro non è stato possibile conseguire alcune precisazioni in ordine all’andamento dei fatti come attribuiti al calciatore Stufera Mecarelli. · Comunque va detto, che non è possibile, in ogni caso, contrastare le risultanze degli atti ufficiali, come ha fatto la Società reclamante, allorquando le stesse si presentano precise, univoche e non contraddittorie, dal momento che per l’art. 31 n. 1 del C. di G.S. deve essere alle stesse attribuito valore di prova privilegiata. · Tuttavia, questa Commissione, ritiene che sia possibile procedere ad una riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Stufera Mecarelli Francesco al solo fine di rendere la stessa più proporzionata alla reale e complessiva condotta posta in essere dal predetto. P. Q. M. LA C.D. In parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Stufera Mecarelli Francesco a tre giornate effettive di gara. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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