COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA gara del 18/ 1/2003 TAVERNELLE – CALCIO SAN MARCO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
gara del 18/ 1/2003 TAVERNELLE - CALCIO SAN MARCO
VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;
LETTI gli ATTI TRASMESSI dall'Ufficio Indagini;
RILEVATO: che la ricostruzione dei fatti non è stata agevolata dalla
condotta tenuta dai tesserati e dai dirigenti di entrambe le Società;
CHE, come si legge nella relazione redatta dal citato Ufficio Indagini
, le dichiarazioni rilasciate dai predetti "si sono mostrate lacunose,
incomplete, in molti casi, ai limiti della reticenza";
Che l'unico punto fermo, pertanto,è costituito dalle dichiarazioni rila
sciate dal direttore di gara il quale, pur non potendo "indicare i nomi
dei tesserati cui ricondurre la responsabilità di aver iniziato la
rissa" ha chiarito, tuttavia, come "la responsabilità della sospensione
della gara vada equamente ripartita tra le due Società";
C O N S I D E R A T O
Pertanto, che dagli atti di indagine compiuti, non è consentito indivi
duare con sufficiente grado di certezza tutti i soggetti che hanno preso
parte alla rissa nè, soprattutto, descrivere le singole condotte poste
in essere;
CHE l'atteggiamento di chiusura nei confronti dell'Ufficio inquirente,
tenuto dagli appartenenti ad entrambe le Società, è maggiormente ripro
revole laddove si consideri la gravità dei fatti verificatisi;
CHE, in ogni caso, nessun dubbio sussiste circa la responsabilità della
mancata prosecuzione della gara la quale, evidentemente, deve ascriversi
ad entrambe le Società;
D E L I B E R A
1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara a carico della S.P.
TAVERNELLE e dell'A.S. CALCIO SAN MARCO con il punteggio di 0 - 2;
2) LA SQUALIFICA del campo per DUE gare con decorrenza immediata a
carico della S.P. TAVERNELLE e dell'A.S. CALCIO SAN MARCO;
3) L'AMMENDA di EURO (Vedi sanzioni a carico di Società) a carico
della S.P. TAVERNELLE e dell'A.S. CALCIO SAN MARCO.