COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA LLA SOCIETA’ ROBUR CERVINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERQUETO S.ELENA / ROBUR CERVINO DISPUTATA AD AMMETO DI MARSCIANO IL 22.2.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 27 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 26.2.2003 pubblicato in data 27.2.2003 – Campionato Provinciale di 3^ Categoria – girone B) – 3^ giornata di ritorno) E PRECISAMENTE PER : · Squalifica fino al 31.12.2004 inflitta al sig. CARINI STEFANO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA LLA SOCIETA’ ROBUR CERVINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERQUETO S.ELENA / ROBUR CERVINO DISPUTATA AD AMMETO DI MARSCIANO IL 22.2.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 27 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 26.2.2003 pubblicato in data 27.2.2003 – Campionato Provinciale di 3^ Categoria – girone B) – 3^ giornata di ritorno) E PRECISAMENTE PER : · Squalifica fino al 31.12.2004 inflitta al sig. CARINI STEFANO HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.3.2003, la seguente decisione: FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Robur Cervino, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione CHIEDEVA, PERTANTO : una congrua riduzione della stessa. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il Legale rappresentante della Società reclamante. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il rapporto arbitrale e le dichiarazioni rese dal direttore di gara, quali fonti privilegiate di prova, non sono contestabili da mere affermazioni di parte, a meno che esse non siano suffragate da elementi tali da far sorgere dubbi circa la rispondenza alla realtà dei fatti riferiti dall’Arbitro e gli eventuali dubbi devono essere però ingenerati dallo stesso rapporto, ove presenti contraddizioni, lacune, incongruenze o vizi di illogicità · Tutto ciò premesso ritiene questa Commissione che i fatti addebitati al Carini risultano pienamente comprovati dai documenti ufficiali e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara avanti questa Commissione, chiarimenti che, esposti in modo dettagliato dallo stesso direttore di gara, escludono dubbi in ordine al comportamento tenuto dal Carini nel corso della gara in esame, tanto più che risultano parzialmente ammessi, sia pure in forma meno grave, dalla stessa Società reclamante. · Tuttavia, a parere di questa Commissione, è possibile giungere ad una riduzione della squalifica così come inflitta dal G.S. al Carini onde renderla più adeguata e più proporzionata ai fatti concreti posti in essere dallo stesso Carini. · Di conseguenza la squalifica può essere ridotta fino al 30.4.2004. P.Q.M. LA C.D. In accoglimento del reclamo proposto dalla Società Robur Cervino, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Carini Stefano fino al 30.4.2004. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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