COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA CALCIO / G.S. FEDERICO MOSCONI DISPUTATA AD ORVIETO IL 4.1.2003, (avverso la decisione del Giudice Sportivo di omologazione della gara suddetta, riportata nel C.U. del C.R.U. n. 34 dell’8.1.2003 e pubblicato il 9.1.2003 – Campionato Regionale di Promozione – girone A) – 2^ giornata di ritorno) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE AVOLA FILIPPO,
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA CALCIO / G.S. FEDERICO MOSCONI DISPUTATA AD ORVIETO IL 4.1.2003, (avverso la decisione del Giudice Sportivo di omologazione della gara suddetta, riportata nel C.U. del C.R.U. n. 34 dell’8.1.2003 e pubblicato il 9.1.2003 – Campionato Regionale di Promozione – girone A) – 2^ giornata di ritorno)
PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE AVOLA FILIPPO,
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.3.2003, la seguente decisione:
FATTO
SULLA SCORTA del rapporto arbitrale, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra indicata con il punteggio di 1 - 1.
NEI TEMINI e, precisamente data 9/1/2003, proponeva reclamo l’A.S. CICONIA CALCIO rappresentando che il calciatore AVOLA FILIPPO risultava trasferito a titolo temporaneo, per la stagione sportiva 2002-2003, dalla A.S. ORVIETANA CALCIO al G.S. FEDERICO MOSCONI, in violazione dell’art. 101, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
La società A.S CICONIA CALCIO, in persona del suo Presidente, con successiva nota del 16/1/2003, comunicava, però, di voler rinunciare al reclamo.
PER CONTRO, in data 27/1/2003, il G. S. FEDERICO MOSCONI faceva pervenire le proprie controdeduzioni, nelle quali assumeva:
a) che il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore AVOLA doveva ritenersi regolare, in quanto l’Ufficio Tesseramenti della FIGC non aveva avuto nulla da obiettare in ordine al menzionato trasferimento;
b) che, normalmente, non era dato alla società di conoscere a quale titolo un giocatore possa essere stato trasferito nelle ultime due stagioni precedenti.
CHIEDEVA, pertanto, il rigetto del reclamo.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva il Legale rappresentante della Soc. G.S. Federico Mosconi che ribadiva le proprie ragioni addotte nelle controdeduzioni trasmesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
· IN VIA PRELIMINARE osserva questa Commissione che, secondo il disposto dell’art. 29, punto 12, del C.G.S., non è possibile tener conto della rinuncia al reclamo inoltrata dall’A.S. CICONIA CALCIO atteso che il reclamo stesso, presenta, a suo fondamento, la partecipazione, alla gara in esame, di un calciatore non avente titolo e, quindi, in posizione irregolare.
· CIÒ CHIARITO, con riferimento al merito, il reclamo è fondato e deve trovare accoglimento.
· A TAL FINE, è sufficiente considerare il disposto dell’art. 101, punto 1, delle N.O.I.F., come esattamente argomentato dalla società reclamante, tenuto conto che dalla citata normativa si desume, senza possibilità di equivoci, che un calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.
· POICHÉ dalla documentazione acquisita da questa Commissione, ed in particolare dal certificato storico, che poteva essere richiesto dalla società interessata, emerge con tutta chiarezza: che il calciatore AVOLA FILIPPO è stato trasferito a titolo temporaneo nella stagione sportiva 2000/2001 dalla A.S. ORVIETANA CALCIO al G.S. ROMEO MENTI; nella stagione sportiva 2001/2002 dalla A.S. ORVIETANA CALCIO alla A.S. CICONIA CALCIO e nella corrente stagione risulta ancora trasferito, sempre a titolo temporaneo, al G.S. FEDERICO MOSCONI, appare evidente che quest’ultimo trasferimento deve considerarsi posto in essere in violazione della citata disposizione delle N.O.I.F., per cui la partecipazione del citato calciatore alla gara in oggetto deve ritenersi irregolare.
· SE COSI’ E’, il comportamento del G.S. FEDERICO MOSCONI deve essere censurato e né può trovare giustificazione nelle argomentazioni svolte nelle sue controdeduzioni.
· ED INVERO, a tal fine vale considerare quanto in proposito insegna, con i suoi costanti arresti giurisprudenziali la C.A.F.( v. C.U. n. 21/C, pag. 147 CAF 1998/1999), secondo la quale appunto nel caso in cui una società faccia partecipare a gare ufficiali un calciatore in violazione delle norme sul tesseramento, su di una erronea indicazione di Organi Federali, non può invocare, per giustificare il suo operato l’errore scusabile dei suddetti organi.
· La buona fede, infatti, non equivale all’assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una materia in cui assume valore inderogabile il principio della legalità, né può giustificare il suo comportamento negligente l’errore scusabile degli Organi Federali allorquando sarebbe stato sufficiente, oltre che necessario, interpellare lo stesso calciatore e, comunque, a fronte di una erronea indicazione, invocare un ulteriore controllo da parte degli stessi organi.
· Peraltro, non è da escludere, in siffatta situazione, che la stessa società abbia voluto approfittare dell’errore commesso dal CED della FIGC.
· D’altra parte, in precedenti analoghe occasioni, la C.A.F. ha stabilito che la buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in materia di tesseramenti dove le decisioni vanno invece assunte sulla base degli atti ufficiali ed il principio di legalità e di legittimità assume valore preminente ed assoluto ai quali la materia del tesseramento deve sottostare (V. C.U. della CAF n. 25/C del 28.2.1986 e C.U. n. 24/C del 15.3.1990 ).
· DI CONSEGUENZA, deve essere inflitta al G.S. FEDERICO MOSCONI la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara CICONIA CALCIO / FEDERICO MOSCONI con il punteggio di 2 – 0.
· GLI ATTI vanno trasmessi al Presidente del CRU per eventuali provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M. LA C.D.
Di infliggere al G.S. FEDERICO MOSCONI la sanzione della punizione sportiva della gara CICONIA CALCIO / FEDERICO MOSCONI con il punteggio di 2 – 0 in favore della A.S. CICONIA CALCIO.
Dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.R.U. per quanto di competenza.
· ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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