COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 26/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO di Prima categoria gara del 2/ 3/2003 CASA DEL DIAVOLO – M.PETRIOLO FONTIGNANO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 57 del 26/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO di Prima categoria
gara del 2/ 3/2003 CASA DEL DIAVOLO - M.PETRIOLO FONTIGNANO
SCIOGLIENDO la riserva di cui al C.U. n. 51 del 05/03/2003;
LETTO il reclamo presentato dalla A.P. M.PETRIOLO FONTIGNANO;
VISTI gli atti ufficiali;
RILEVATO: che i motivi di reclamo trovano riscontro nel referto arbitrale;
CHE, infatti, se pure per SOLI SEI minuti, la Società G.S. CASA DEL
DIAVOLO risulta non aver schieratoalmeno n. DUE calciatori "IN ETA'"
(ossia un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1982 e di un calciatore
nato dopo il 1° gennaio 1983;
D E L I B E R A
1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara a carico del G.S. CA
SA DEL DIAVOLO con il risultato di 0 - 2 (G.S. CASA DEL DIAVOLO - A
.P. M.PETRIOLO FONTIGNANO 0 - 2);
2) LA RESTITUZIONE della tassa reclamo.