COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 26/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/ 3/2003 S.CARLO – PORCHIANO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 57 del 26/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 23/ 3/2003 S.CARLO - PORCHIANO
VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;
RILEVATO: che al 37' del secondo tempo l'arbitro, dopo aver convalidato
una segnatura della POL. S.CARLO, veniva accerchiato da sette-otto calcia
tori della A.S. PORCHIANO che iniziavano a minacciarlo ed insultarlo;
CHE, fra questi, si distinguevano il n. 2 MILIACCA MARCO (che stratto
nava l'arbitro tirandogli con violenza il colletto della divisa), il
n.6 SILVESTRELLI GIORGIO il quale insultava e spintonava ripetuatamente
il direttore di gara facendolo indietreggiare, il n. 9 SALTIMBANCO
FABIO (che insultava e spintonava ripetutamente l'arbitro);
CHE neppure il tentativo di difesa proposto dal calciatore del S.CARLO,
MAGGI CLAUDIO, aveva esito positivo in quanto, lo stesso, veniva a sua
volta spintonato violentemente;
CHE nel frangente il dirigente Signor CATALUCCI BRUNO ingiuriava l'arbi
tro ed anche l'allenatore TESTA PIETRO insultava pesantemente il diret
tore di gara;
CHE visto il marasma generale creatosi, anzichè sospendere la gara, il
direttore di gara decideva di continuarla "pro-forma", temendo per la
propria incolumità;
CHE dopo il fischio di chiusura, le contestazioni e gli insulti nei co
nfronti dell'arbitro continuavano anche quando lo stesso guadagnava gli
spogliatoi;
CHE, pertanto l'arbitro era costretto a chiedere l'intervento dei Cara
binieri per abbandonare l'impianto di giuoco;
D E L I B E R A
1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara a carico della A.S.
PORCHIANO (POL. S.CARLO - A.S. PORCHIANO 2 - 0);
2) L'AMMENDA di EURO (vedi sanzioni a carico di Società);
3) LA SQUALIFICA per numero SEI giornate a carico del calciatore
SILVESTRELLI GIORGIO;
4) LA SQUALIFICA per numero SEI giornate a carico del calciatore
SALTIMBANCO FABIO;
5) LA SQUALIFICA per numero CINQUE giornate a carico del calciatore
MILIACCA MARCO;
6) LA SQUALIFICA per numero TRE giornate a carico del calciatore GRANCA
LORENZO;
7) L'INIBIZIONE fino al 26 aprile 2003 a carico del dirigente dell'A.S.
PORCHIANO CATALUCCI BRUNO;
8) L'INIBIZIONE fino al 19 aprile 2003 a carico dell'allenatore dell'A.S.
PORCHIANO TESTA PIETRO.