COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 26/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/ 3/2003 S.CARLO – PORCHIANO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 26/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/ 3/2003 S.CARLO - PORCHIANO VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; RILEVATO: che al 37' del secondo tempo l'arbitro, dopo aver convalidato una segnatura della POL. S.CARLO, veniva accerchiato da sette-otto calcia tori della A.S. PORCHIANO che iniziavano a minacciarlo ed insultarlo; CHE, fra questi, si distinguevano il n. 2 MILIACCA MARCO (che stratto nava l'arbitro tirandogli con violenza il colletto della divisa), il n.6 SILVESTRELLI GIORGIO il quale insultava e spintonava ripetuatamente il direttore di gara facendolo indietreggiare, il n. 9 SALTIMBANCO FABIO (che insultava e spintonava ripetutamente l'arbitro); CHE neppure il tentativo di difesa proposto dal calciatore del S.CARLO, MAGGI CLAUDIO, aveva esito positivo in quanto, lo stesso, veniva a sua volta spintonato violentemente; CHE nel frangente il dirigente Signor CATALUCCI BRUNO ingiuriava l'arbi tro ed anche l'allenatore TESTA PIETRO insultava pesantemente il diret tore di gara; CHE visto il marasma generale creatosi, anzichè sospendere la gara, il direttore di gara decideva di continuarla "pro-forma", temendo per la propria incolumità; CHE dopo il fischio di chiusura, le contestazioni e gli insulti nei co nfronti dell'arbitro continuavano anche quando lo stesso guadagnava gli spogliatoi; CHE, pertanto l'arbitro era costretto a chiedere l'intervento dei Cara binieri per abbandonare l'impianto di giuoco; D E L I B E R A 1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara a carico della A.S. PORCHIANO (POL. S.CARLO - A.S. PORCHIANO 2 - 0); 2) L'AMMENDA di EURO (vedi sanzioni a carico di Società); 3) LA SQUALIFICA per numero SEI giornate a carico del calciatore SILVESTRELLI GIORGIO; 4) LA SQUALIFICA per numero SEI giornate a carico del calciatore SALTIMBANCO FABIO; 5) LA SQUALIFICA per numero CINQUE giornate a carico del calciatore MILIACCA MARCO; 6) LA SQUALIFICA per numero TRE giornate a carico del calciatore GRANCA LORENZO; 7) L'INIBIZIONE fino al 26 aprile 2003 a carico del dirigente dell'A.S. PORCHIANO CATALUCCI BRUNO; 8) L'INIBIZIONE fino al 19 aprile 2003 a carico dell'allenatore dell'A.S. PORCHIANO TESTA PIETRO.
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