COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 28/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NUOVA TRASIMENO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELCI NARDI / NUOVA TRASIMENO CALCIO DISPUTATA A SELCI UMBRO L’8.2.2003 (avverso la omologazione della gara da parte del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 44 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 12.2.2003 pubblicato in data 13.2.2003 – Campionato Regionale Juniores – girone B – 3^ giornata di ritorno) Ø Per avere la Società Selci Nardi fatto partecipare alla gara suddetta due calciatori squalificati nonché tre calciatori fuori quota.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 58 del 28/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NUOVA TRASIMENO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELCI NARDI / NUOVA TRASIMENO CALCIO DISPUTATA A SELCI UMBRO L’8.2.2003 (avverso la omologazione della gara da parte del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 44 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 12.2.2003 pubblicato in data 13.2.2003 – Campionato Regionale Juniores – girone B – 3^ giornata di ritorno)
Ø Per avere la Società Selci Nardi fatto partecipare alla gara suddetta due calciatori squalificati nonché tre calciatori fuori quota.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.3.2003, la seguente decisione:
FATTO
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata con il punteggio di 0 a 2 in favore della Società Selci Nardi, risultato acquisito sul campo.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società reclamante adducendo i seguenti
M O T I V I
Posizione irregolare dei calciatori Bogliari Daniele e Cucchiarini Rodrigo per non avere scontato la squalifica loro inflitta in precedenza e per aver fatto partecipare alla gara tre calciatori fuori quota anziché due come consentito.
E pertanto chiedeva : l’applicazione in proprio favore del disposto di cui all’art. 12 del C.G.S.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva il Legale rappresentante della Società reclamante per non averne fatto questa espressa richiesta.
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue:
· Il reclamo proposto dalla Società Nuova Trasimeno Calcio deve trovare accoglimento perché fondato.
· Ed invero dal referto arbitrale risulta che hanno preso parte, fra gli altri, alla gara, i seguenti calciatori : Bogliari Daniele, Cucchiaini Rodrigo nonché Landi Marco, Pancioni Daniele e Silvestri Carlo.
· Mentre i primi due, come si desume dal C.U. n. 42 del 5.2.2003 pubblicato il 6.2.2003, risultano essere stati in precedenza squalificati dal G.S. per una giornata di gara e come si desume dal relativo referto arbitrale hanno preso parte alla surripetuta gara disputata l’8.2.2003 e, quindi, senza avere osservato il turno di squalifica e per quanto concerne gli altri tre calciatori sopra indicati, uno di essi ha preso parte alla gara in soprannumero a quello previsto dal C.U. n. 1 del CRU in data 1.7.2002.
· E’ evidente che hanno preso parte alla gara suddetta i calciatori Bogliari Roberto e Cucchiaini Rodrigo in posizione irregolare per non avere scontato il turno di squalifica ed almeno uno dei tre fuori quota, considerato che alla gara potevano parteciparne solo due, per cui deve trovare applicazione il disposto dell’art. 12 n. 5 del C.di G. con la inflazione alla Società Selci Nardi della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 in favore della reclamante.
· Gli atti vanno trasmessi al Presidente del CRU per quanto di competenza.
P.Q.M. LA C.D.
In accoglimento del reclamo proposto dalla Società Nuova Trasimeno Calcio, di infliggere alla Società Selci Nardi la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2.
Dispone trasmettersi gli atti al Presidente del C.R.U. per quanto di propria competenza.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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