COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 28/03/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DLLA SOCIETA’ MONTERUBIAGLIESE AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA DI CALCIO A 5 LAZIO 2000 / MONTERUBIAGLIESE DISPUTATA A NARNI IL 25.1.2003 (ad opera del del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 25 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 12.2.2003 pubblicato in data 13.2.2003 – Campionato Provinciale di Calcio a 5 Serie D – girone C ) Ø Per conseguire la ripetizione della gara.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 58 del 28/03/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DLLA SOCIETA’ MONTERUBIAGLIESE AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA DI CALCIO A 5 LAZIO 2000 / MONTERUBIAGLIESE DISPUTATA A NARNI IL 25.1.2003 (ad opera del del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 25 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 12.2.2003 pubblicato in data 13.2.2003 – Campionato Provinciale di Calcio a 5 Serie D – girone C )
Ø Per conseguire la ripetizione della gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.3.2003, la seguente decisione:
FATTO
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni omologava la gara sopra indicata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Monterubiagliese, adducendo i seguenti
M O T I V I
Errore tecnico posto in essere dall’Arbitro per concessione di due time-out.
E pertanto chiedeva : la ripetizione della gara.
· ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro; la Società reclamante non richiedeva di essere ascoltata.
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva:
· Il direttore di gara, avanti a questa Commissione, ha precisato di non aver concesso l’asserito secondo time-out.Infatti ha chiarito che, alla richiesta di concessione del time-out della Società Lazio 2000, controllato il taccuino ed accertato che era stato già concesso, respingeva la richiesta della citata Società ingiungendo la ripresa del gioco.
· Ha anche precisato che l’interruzione, per tale controllo, si è risolto in alcuni secondi che sono stati fatti recuperare al termine dell’incontro.
· Il direttore di gara ha anche precisato che la Società Monterubiagliese non ha presentato alcuna riserva scritta con preannuncio di reclamo ma è stato richiesto dal Presidente della predetta Società del rilascio di una dichiarazione attestante l’avvenuta concessione di due time-out che l’arbitro si è rifiutato di sottoscrivere.
· Di conseguenza non può parlarsi, nella fattispecie, di alcun errore tecnico posto in essere dal direttore di gara che possa giustificare la richiesta di ripetizione della gara avanzata dalla Società reclamante.
P.Q.M. LA C.D.
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Monterubiagliese Calcio a 5 confermando l’omologazione della gara sancita dal G.S.
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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