COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 4/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Il calciatore Giornelli Andrea della S.S. San Secondo; il Sig. Mangioni Benito, Dirigente accompagnatore della S.S. San Secondo; la S.S. San Secondo, partecipante al Campionato di Promozione Regionale, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. – responsabilità oggettiva – della infrazione commessa dai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 4/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Il calciatore Giornelli Andrea della S.S. San Secondo; il Sig. Mangioni Benito, Dirigente accompagnatore della S.S. San Secondo; la S.S. San Secondo, partecipante al Campionato di Promozione Regionale, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. - responsabilità oggettiva - della infrazione commessa dai propri tesserati. Nella riunione del giorno 4.04.2003 veniva pronunciata la seguente decisione. F A T T O La Società sopra specificata faceva partecipare il calciatore Giornelli Andrea in posizione irregolare alla gara S.Secondo - Lama, risultando la posizione dello stesso in residuo di squalifica non scontata relativa alla decorsa stagione sportiva. Nessuna giustificazione veniva addotta dalla Società e dai tesserati che non comparivano all’odierna udienza, seppure regolarmente convocati. M O T I V I La Commissione osserva che nessun dubbio è dato di avere sulla violazione dell’obbligo in questione posto in essere dal calciatore, dal Dirigente accompagnatore ufficiale e dalla Società sopra indicata. Di conseguenza il comportamento degli stessi deve essere sanzionato. Per il calciatore Giornelli Andrea viene comminata la squalifica per una giornata di gara; per il Dirigente accompagnatore Sig. Mangioni Benito, la inibizione per giorni 15 (quindici) e per la Società Sportiva San Secondo, oggettivamente responsabile, l’ammonizione. P. Q. M. LA C.D. Di infliggere la squalifica per una gara al calciatore Giornelli Andrea; Di infliggere la inibizione di giorni quindici al Dirigente Mangioni Benito della S.S. San Secondo e di infliggere alla S.S. San Secondo l’ammonizione.
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