COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 4/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA CALCIO – GRIFO ATTIGLIANO DISPUTATA A ORVIETO IL 15.03.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 55 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.03.2003 pubblicato in data 19.03.2003 – Campionato di Eccellenza Regionale – girone “A” – 11^ di ritorno). E precisamente per : Ø Omologazione del risultato della gara Ciconia Calcio – Grifo Attigliano con il punteggio di 0 – 2

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 4/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA CALCIO – GRIFO ATTIGLIANO DISPUTATA A ORVIETO IL 15.03.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 55 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.03.2003 pubblicato in data 19.03.2003 – Campionato di Eccellenza Regionale – girone “A” – 11^ di ritorno). E precisamente per : Ø Omologazione del risultato della gara Ciconia Calcio – Grifo Attigliano con il punteggio di 0 - 2 HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.04.2003 la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ,in proprio, adducendo i seguenti M O T I V I Alla gara in oggetto ha preso parte nelle file della GRIFO ATTIGLIANO il calciatore SANTORI DANIELE con la maglia n. 14, entrato in campo al 37° del 2° tempo in sostituzione del n° 10 TRIPPANERA MARCO, che risultava squalificato per una giornata come si evince dal C.U. n° 29 del 12-3-2003 emesso dal COMITATO PROVINCIALE DI TERNI pubblicato in data 13.03.2003, sanzione inerente alla partecipazione di una gara del campionato juniores.Il giorno 15.03.2003 si sono svolte le gare GRIFO ATTIGLIANO – G.S. ROMEO MENTI del Campionato Juniores Provinciale ed A.S. CICONIA CALCIO - S.S. GRIFO ATTIGLIANO del Campionato Regionale di Promozione. Da ciò si evince che il calciatore SANTORI DANIELE partecipava alla gara di Promozione CICONIA CALCIO – GRIFO ATTIGLIANO in posizione irregolare violando l’art. 41 comma 1 del C.G.S.. E pertanto chiedeva: L’ applicazione dell’art. 12 del C.G.S. comma 5 ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non/compariva la società reclamante non avendone fatta richiesta. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Dagli atti in nostro possesso si evince palesemente che il calciatore SANTORI DANIELE ha partecipato alla gara A.S. CICONIA CALCIO – GRIFO ATTIGLIANO in posizione irregolare non avendo scontato la giornata di squalifica contravvenendo a quanto disposto dall’art. 41 comma 1 del C.G.S.. · Pertanto il reclamo dell’ A.S. CICONIA CALCIO appare fondato e meritevole di accoglimento. P. Q. M. LA C.D. Di accogliere il reclamo proposto dall’ A.S. Ciconia Calcio e di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla S.S. Grifo Attigliano con il punteggio 2 - 0 Si trasmetto gli atti al Presidente del C.R.U. per quanto di sua competenza. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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