COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA LLA SOC. MONTERUBIAGLIESE CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO ATTIGLIANO-MONTERUBIAGLIESE DISPUTATA AD ATTIGLIANO IL 1.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. del Comitato Provinciale di Terni n. 28 del giorno 5.3.2003 pubblicato in data 6.3.2003 – Campionato Provinciale di Calcio a 5 Serie D – girone “C” – 5^ giornata di ritorno) E precisamente per : Ø squalifica fino al 28.2.2006 inflitta al calciatore Pietroni Michele.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA LLA SOC. MONTERUBIAGLIESE CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO ATTIGLIANO-MONTERUBIAGLIESE DISPUTATA AD ATTIGLIANO IL 1.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. del Comitato Provinciale di Terni n. 28 del giorno 5.3.2003 pubblicato in data 6.3.2003 – Campionato Provinciale di Calcio a 5 Serie D – girone “C” – 5^ giornata di ritorno) E precisamente per : Ø squalifica fino al 28.2.2006 inflitta al calciatore Pietroni Michele. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 8.4.2003 la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Monterubiagliese, adducendo i seguenti M O T I V I inesatta individuazione, da parte dell’Arbitro, del calciatore che commetteva la infrazione da attribuirsi non al calciatore Pietroni Michele ma al calciatore Pietron i Francesco e conseguente riduzione della entità della sanzione inflitta dal G.S. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed i calciatori Pietroni Michele e Pietroni Francesco, convocati da questa Commissione ai soli fini del riconoscimento. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. · Effettuato il riconoscimento, l’Arbitro della gara, senza alcun dubbio, indicava nel calciatore Pietroni Francesco l’autore del gesto di violenza commesso nei suoi confronti. · Tanto appurato questa Commissione annulla la sanzione inflitta dal G.S. nei confronti del calciatore Pietroni Michele e rinvia gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza. P. Q. M. LA C.D. Di accogliere il reclamo proposto dalla A.S. Monterubiagliese ed annulla la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pietroni Michele . Dispone trasmettersi gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza nei confronti di Pietroni Francesco. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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