COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A. S. PIEGARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEGARO / TRASIMENUS DISPUTATA A PIEGARO IN DATA 8.03.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 53 Comitato Regionale Umbria, del giorno 12.03.2003 pubblicato in pari data – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “B” – 9^ di ritorno) Ø PER LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 A CARICO DELLA A.S. PIEGARO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A. S. PIEGARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEGARO / TRASIMENUS DISPUTATA A PIEGARO IN DATA 8.03.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 53 Comitato Regionale Umbria, del giorno 12.03.2003 pubblicato in pari data – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “B” – 9^ di ritorno) Ø PER LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 2 A CARICO DELLA A.S. PIEGARO HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10 Aprile 2003, la seguente decisione. FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S. PIEGARO, adducendo i seguenti M O T I V I ERRATA RILEVAZIONE DA PARTE DELL’ARBITRO DEL NUMERO DELLE SOSTITUZIONI EFFETTUATE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA’ RECLAMANTE. Compariva l’arbitro e non la Società reclamante, seppure regolarmente convocata. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. · Dal referto arbitrale emerge senza possibilità di equivoci il fatto addebitato alla Società. · In particolare, all’uopo interpellato con richiesta di precisazioni dirette ed univoche, il Direttore di gara ha confermato di fronte questa C.D. il numero dei calciatori sostituiti dalla A.S. Piegaro, pari a quattro ed i loro nominativi. Esibiva, al riguardo, anche il cartellino usato nel corso della gara per le proprie annotazioni e precisava di essere sicuro e certo di quanto verificatosi e già riportato nel referto di gara. · Alla luce di quanto emerso dai documenti ufficiali, che come è noto rappresentano prova certa e privilegiata per il presente giudizio sportivo, nonché dalla istruttoria dibattimentale che conferma i medesimi. · Il ricorso proposto dalla A.S. Piegaro risulta infondato nel merito e deve essere respinto. P. Q. M. LA C.D. Di respingere il reclamo proposto dalla A.S. Piegaro e conferma a carico della stessa la punizione sportiva della perdita della gara A.S. Piegaro – A.C. Trasimenus con il punteggio di 0 - 2. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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