COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA UNIONE SPORTIVA PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO / PICCIONE DISPUTATA A PALAZZO IL 29.03.2003 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 2.04.2003 PUBBLICATO IN DATA 2.04.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “C” – 12^ di ritorno) E precisamente per: Ø squalifica inflitta al calciatore VILLA DANIELE per tre gare effettive; Ø squalifica inflitta al calciatore FAGIOLO GIANNI per tre gare effettive; Ø ammenda di EURO 150,00 inflitta alla società reclamante.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA UNIONE SPORTIVA PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO / PICCIONE DISPUTATA A PALAZZO IL 29.03.2003 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 2.04.2003 PUBBLICATO IN DATA 2.04.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “C” – 12^ di ritorno) E precisamente per: Ø squalifica inflitta al calciatore VILLA DANIELE per tre gare effettive; Ø squalifica inflitta al calciatore FAGIOLO GIANNI per tre gare effettive; Ø ammenda di EURO 150,00 inflitta alla società reclamante. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.2003, la seguente decisione: FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società, adducendo i seguenti M O T I V I E pertanto chiedeva : una revisione delle sanzioni inflitte dal G.S. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva la Società per non averne fatta espressa richiesta. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · I fatti rispettivamente attribuiti ai calciatori sopra indicati , secondo quanto si evince dagli atti ufficiali in nostro possesso, debbono, senza dubbio, essere sanzionati. Tuttavia per quanto riguarda la posizione del calciatore VILLA DANIELE, espulso per doppia ammonizione, si può dar luogo ad una valutazione di minor rigore in quanto la protesta verbale nei confronti del Direttore di gara è stata breve, istintiva e contenuta dopo la doppia ammonizione; per questo si può ridurre la squalifica a due gare effettive. Per quanto concerne la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Fagiolo Gianni ed all’ammenda di Euro 150,00 inflitta alla Società, dagli atti ufficiali di gara non emergono elementi tali da giustificare una riduzione delle stesse attesa la loro congruità. P. Q. M. In accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Palazzo, di ridurre a due giornate effettive di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Villa e di confermare nel resto l’impugnata decisione del G.S. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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