COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.C. GRUTTI S. TERENZIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRUTTI S.TERENZIANO – VIRGILIO MAROSO DISPUTATA A MARCELLANO DI GUALDO CATTANEO IL 30.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 59 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.4.2003, pubblicato in data 2.4.2003 – Campionato di Prima Categoria – Girone C – 12^ di ritorno). E PRECISAMENTE PER: Ø EURO 100,00 DI AMMENDA PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO DEL PUBBLICO Ø EURO 31,00 DI AMMENDA PER SPOGLIATOIO ANTIGIENICO DELLO SPOGLIATOIO DELL’ARBITRO Ø SQUALIFICA FINO AL 2.5.2003 INFLITTA ALL’ALLENATORE SIG. FORGIA FAUSTO Ø SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE SIG. MASCHIELLA DIEGO Ø SQUALIFICA PER DUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE SIG. MATTIOLI ANTONIO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.C. GRUTTI S. TERENZIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRUTTI S.TERENZIANO – VIRGILIO MAROSO DISPUTATA A MARCELLANO DI GUALDO CATTANEO IL 30.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 59 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.4.2003, pubblicato in data 2.4.2003 – Campionato di Prima Categoria – Girone C – 12^ di ritorno). E PRECISAMENTE PER: Ø EURO 100,00 DI AMMENDA PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO DEL PUBBLICO Ø EURO 31,00 DI AMMENDA PER SPOGLIATOIO ANTIGIENICO DELLO SPOGLIATOIO DELL’ARBITRO Ø SQUALIFICA FINO AL 2.5.2003 INFLITTA ALL’ALLENATORE SIG. FORGIA FAUSTO Ø SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE SIG. MASCHIELLA DIEGO Ø SQUALIFICA PER DUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE SIG. MATTIOLI ANTONIO HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.4.2003 , la seguente decisione : F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. Grutti S.Terenziano, adducendo i seguenti M O T I V I Ø Revisione delle sanzioni E PERTANTO CHIEDEVA: l’annullamento delle ammende, della squalifica inflitta all’allenatore Sig. Forgia Fausto e quella inflitta al calciatore Sig. Mattioli Antonio. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non/compariva l’Arbitro della gara, la Società, il calciatore, il Dirigente reclamante. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Preliminarmente va rilevato che ai, sensi dell’art. 41 c.3 del C.di G.S., il reclamo avverso le sanzioni relative alle ammende e la squalifica inflitta al calciatore Mattioli Antonio deve essere dichiarato inammissibile perché non impugnabile dinanzi questa Commissione. · Rimane quindi da valutare il reclamo limitatamente alle sanzioni inflitte all’allenatore Forgia Fausto ed al calciatore Mattioli Antonio; a tale riguardo, osserva la Commissione che il direttore di gara ha integralmente confermato il proprio rapporto. Per quanto concerne l’episodio che ha avuto per protagonista il Forgia, assume rilievo il riferimento dell’arbitro, secondo cui, l’allenatore, dopo una decisione ritenuta pregiudizievole ed ingiusta, si alzava dalla panchina, protestando in maniera eccessiva, entrando nel terreno di giuoco, pronunciando offese e minacce all’indirizzo dell’arbitro. La sanzione inflitta, pertanto, appare equa e proporzionata alla gravità dei fatti addebitati e al ruolo rivestito dal tesserato, che impone, peraltro, una maggiore attenzione alle norme regolamentari. · Il comportamento del calciatore Maschiella appare di ben maggiore gravità, come emerso dal rapporto arbitrale e dalle dichiarazioni assunte a verbale; non solo ha tenuto un atteggiamento assolutamente antisportivo allorché ha cercato di coinvolgere il direttore di gara, invocandone una decisione a favore della propria squadra, simulando un fallo in area di rigore, ma di fronte alla giusta sanzione che il direttore di gara si apprestava a notificare, assumeva un atteggiamento violento ed arrogante cercando addirittura di colpire l’arbitro che stava soltanto compiendo il proprio dovere. · Purtuttavia, ritiene la Commissione che la sanzione più equa e proporzionata al fatto commesso, sia la squalifica sino al 30 novembre 2003, così ridotta la decisione del Primo Giudice; ciò nella considerazione che l’atteggiamento violento del calciatore, pur assolutamente riprovevole, è rimasto a livello di tentativo senza conseguenze per la incolumità del direttore di gara. P. Q. M. LA C.D. Dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione della ammenda per comportamento offensivo del pubblico e per le condizioni antigieniche dello spogliatoio dell’arbitro nonché per la squalifica a due giornate di gara inflitte al calciatore Mattioli Antonio; conferma la squalifica inflitta all’allenatore Forgia Fausto e riduce la squalifica inflitta al calciatore Maschiella Diego sino al 30 novembre 2003. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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