COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA C.S.I. CALCIO GUBBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA C.S.I. GUBBIO – BOSCO PIEVE PAGLIACCIA, DISPUTATA A GUBBIO IL 9.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 57 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.3.2003 pubblicato in data 26.3.2003 di omologazione della gara – Campionato di Seconda Categoria – Girone “C” – 9^ di ritorno).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DA C.S.I. CALCIO GUBBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA C.S.I. GUBBIO – BOSCO PIEVE PAGLIACCIA, DISPUTATA A GUBBIO IL 9.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 57 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.3.2003 pubblicato in data 26.3.2003 di omologazione della gara – Campionato di Seconda Categoria – Girone “C” – 9^ di ritorno).
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.4.2003 , la seguente decisione:
F A T T O
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società CSI CALCIO GUBBIO, adducendo i seguenti
M O T I V I
Ø Errore tecnico dell’arbitro.
E PERTANTO CHIEDEVA : la ripetizione della gara.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il rappresentante della Società reclamante.
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva:
· La società reclamante ha chiesto la ripetizione della gara sul rilievo che il direttore di gara sarebbe intercorso in un errore tecnico, avendo ammonito, ingiustamente, il calciatore Vinti che era uscito dal campo per farsi soccorrere per un infortunio subito; il calciatore poi, innervosito, aveva subito una seconda ammonizione, per cui era stato espulso, con grave danno della Società calcio Gubbio.
· Dalla istruttoria espletata, dalla audizione del direttore di gara e della società reclamante, è emerso che il calciatore Vinti, poco dopo aver subito un colpo durante una fase di giuoco, ma l’arbitro non ricorda se fu fischiato un fallo, avendo dapprima assicurato allo stesso direttore di gara che “ tutto era a posto “, era uscito dal campo senza chiedere il permesso; per cui, una volta rientrato in campo, avendo ottenuto il consenso dello stesso arbitro, era stato ammonito. Afferma il direttore di gara di aver notificato la sanzione in quanto non aveva creduto al calciatore che prima aveva detto di non aver problemi tanto di aver anche calciato il pallone dopo il presunto infortunio, quindi, si era allontanato senza ottenere il permesso; la sanzione era conseguenza della non credibilità del calciatore anche in considerazione di un atteggiamento del Vinti che era parso non avesse problemi fisici.
· Così stando i fatti appare evidente come nel caso non possa parlarsi di errore tecnico, in quanto il direttore di gara non ha ammonito il calciatore che si era allontanato per farsi curare bensì lo ha ammonito per aver tenuto un comportamento ritenuto non regolamentare, secondo il giudizio, insindacabile, in questa sede, del direttore di gara; pertanto, la censura appare inammissibile in quanto volta alla critica di una decisione arbitrale che potrà essere ritenuta erronea, eccessiva o quanto altro, certamente non reclamabile. In effetti, perché si possa parlare di errore tecnico, cui potrebbe conseguire la ripetizione di una gara, deve aversi la certezza che il direttore di gara abbia deliberatamente violato una norma regolamentare, nella erronea convinzione di agire di non violarla; nella fattispecie, il direttore di gara ha ammonito il calciatore non per il fatto di essersi allontanato dal terreno di giuoco per farsi curare a seguito di uno scontro, ma perché ha ritenuto che il motivo dell’allontanamento fosse altro, e non una legittima causa.
· In questo caso, si verterebbe in un errore di valutazione non censurabile avanti il Giudice.
· Sicchè appare del tutto superfluo ogni ulteriore indagine sulla effettività dell’infortunio così come è irrilevante ogni valutazione sulla influenza che ha avuto una ammonizione nella economia del giuoco e se, in pratica, la presunta errata decisione del direttore di gara abbia determinato o influito sull’esito della gara; basterà osservare che la ammonizione, di per se stessa, non ha avuto alcuna conseguenza e il calciatore ben poteva terminare la gara se non fosse incorso in un altro provvedimento che, certo, non può ricollegarsi come effetto a causa, alla ammonizione presunta ingiusta.
· Il reclamo appare infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
P. Q. M. LA C.D.
Di rigettare il reclamo proposto dalla A.S. CSI Calcio Gubbio e di confermare la decisione impugnata.
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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