COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA U.S. CASTIGLIONESE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE-PIETRAFITTA, DISPUTATA A CASTIGLIONE DELLA VALLE IL 22.03.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N . 31 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 26.03.2003 pubblicato in pari data – Campionato di Terza Categoria – Girone “A” – 7^ di ritorno) E PRECISAMENTE PER: squalifiche inflitte ai calciatori Ø BIONDI GIAMPIERO (fino al 26.08.2004), Ø RICCI ROBERTO (fino al 26.08.2003), Ø FIDANZA ANTONIO (per quattro gare effettive)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA U.S. CASTIGLIONESE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE-PIETRAFITTA, DISPUTATA A CASTIGLIONE DELLA VALLE IL 22.03.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N . 31 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 26.03.2003 pubblicato in pari data – Campionato di Terza Categoria – Girone “A” – 7^ di ritorno) E PRECISAMENTE PER: squalifiche inflitte ai calciatori Ø BIONDI GIAMPIERO (fino al 26.08.2004), Ø RICCI ROBERTO (fino al 26.08.2003), Ø FIDANZA ANTONIO (per quattro gare effettive) HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.04.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società , adducendo i seguenti M O T I V I Ø Eccessività delle sanzioni. PERTANTO CHIEDEVA: la riduzione delle stesse ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara.Non compariva la Società nonostante fosse stata regolarmente convocata. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · dai chiarimenti forniti dal Direttore di gara a questa Commissione sono risultati integralmente confermati i fatti dal medesimo riportati nel referto, peraltro nemmeno smentiti dalla Società reclamante. In particolare sono risultati confermati i comportamenti violenti posti in essere dai calciatori BIONDI GIAMPIERO e RICCI ROBERTO nei confronti dell’ arbitro, il primo dei quali lo colpiva in più occasioni al volto con una mano, tirandogli altresì i capelli, mentre il secondo lo colpiva con una violenta pallonata ad una gamba; il tutto accompagnato da ripetute offese e minacce. Considerata la particolare gravità di tali episodi, la sanzione inflitta dal G.S. è da ritenersi sicuramente congrua e come tale meritevole di integrale conferma. · Il direttore di gara ha peraltro ribadito anche i fatti addebitati al calciatore FIDANZA ANTONIO , ovverosia le offese e minacce da questi proferiti nei suoi confronti al termine della gara .A tale riguardo questa Commissione ritiene tuttavia che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento, non ritenendo ravvisabile gli estremi di una vera e propria minaccia nel comportamento posto in essere dal calciatore, quanto piuttosto un atteggiamento meramente offensivo ed irriguardoso.Si ritiene pertanto di ridurre la sanzione a tre giornate di squalifica. P. Q. M. LA C.D. In parziale accoglimento del reclamo di ridurre a tre giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore FIDANZA ANTONIO confermando nel resto le decisioni del G.S. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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