COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VIRTUS LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS LA CASTELLANA / NESTOR DISPUTATA A CASTEL RITALDI LA BRUNA IL 23.03.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 57 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.03.2003 pubblicato in data 26.03.2003 – Campionato di Promozione Regionale – girone “B” – 12^ di ritorno) E precisamente per : Ø AMMENDA DI TRECENTO EURO; Ø SQUALIFICA PER SEI GARE AL CALCIATORE PROTASI FULVIO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VIRTUS LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS LA CASTELLANA / NESTOR DISPUTATA A CASTEL RITALDI LA BRUNA IL 23.03.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 57 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.03.2003 pubblicato in data 26.03.2003 – Campionato di Promozione Regionale – girone “B” – 12^ di ritorno) E precisamente per : Ø AMMENDA DI TRECENTO EURO; Ø SQUALIFICA PER SEI GARE AL CALCIATORE PROTASI FULVIO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo A.S. VIRTUS LA CASTELLANA adducendo i seguenti motivi: riesame completo deI fatti con riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro e la reclamante. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. · Dal rapporto ufficiale di gara e da quanto, peraltro, confermato dall’arbitro in sede di audizione dinanzi questa C.D. risulta provato il verificarsi dei fatti contestati alla Società ed al calciatore. · Per quanto riguarda quest’ultimo unica circostanza attenuante che può esser presa in considerazione è quella che il comportamento del medesimo, certamente censurabile e sicuramente da sanzionare in quanto reiteratamente offensivo e minaccioso, è stato condotto in un unico contesto. Ciò può comportare solo una esigua riduzione della sanzione, per renderla equa e congrua alle circostanze dell’episodio. La squalifica va ridotta a cinque gare di giuoco. · In ordine alla ammenda inflitta dal G.S. alla Società, pari ad euro trecento, può osservarsi che l’assistente dell’arbitro ha confermato pienamente quanto indicato nel rapporto. Tuttavia l’episodio è sfuggito al controllo dei Dirigenti della Società reclamante dalla stessa incaricati di impedire episodi del genere. · Il comportamento tenuto dal pubblico và pertanto addebitato alla Società reclamante per responsabilità oggettiva ma la sanzione può essere parzialmente ridotta in virtù delle precauzioni prese che purtroppo si rivelavano vane. Appare equo ridurre la sanzione ad euro duecento. P. Q. M. LA C.D. In accoglimento parziale del reclamo proposto dalla A.S. Virtus La Castellana di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Protasi Fulvio a cinque giornate effettive di gara e l’ammenda inflitta dallo stesso G.S. alla stessa A.S. Virtus La Castellana ad euro 200,00 (duecento). · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it