COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. CASA DEL DIAVOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO / MONTEPETRIOLO DISPUTATA IL 2.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U n. 57 del Comitato Regionale Umbria pubblicato in data 26.3.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “B” – 8^ di ritorno) Ø Veniva inflitta al G.S. Casa Del Diavolo la sanzione sportiva della punizione della perdita della gara.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. CASA DEL DIAVOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO / MONTEPETRIOLO DISPUTATA IL 2.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U n. 57 del Comitato Regionale Umbria pubblicato in data 26.3.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “B” – 8^ di ritorno) Ø Veniva inflitta al G.S. Casa Del Diavolo la sanzione sportiva della punizione della perdita della gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 8.4.2003, la seguente decisione. F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra precisata NEI TERMINI proponeva reclamo il G.S. Casa del Diavolo, adducendo i seguenti: M O T I V I Insussistenza della violazione delle Regole relative alla partecipazione alle gare dei fuori quota. PERTANTO CHIEDEVA: l’annullamento della delibera del G.S. ed il ripristino del risultato acquisito sul campo. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · L’arbitro, presente il rappresentante del C.R.A., ha dichiarato a questa Commissione che la sostituzione effettuata dalla Società Casa del Diavolo del calciatore LUZZI Valerio (classe 1983) con il calciatore SIMONCELLI Giuseppe (classe 1968) è stata effettuata al 38’ del secondo tempo della gara in oggetto. · Contestato all’arbitro che nel referto da lui redatto la indicata sostituzione risultava, invece,annotata come avvenuta al 32’ del secondo tempo, con evidente correzione del n. “8” in “2”, lo stesso ha ribadito, con spavalda sicurezza e con ferma convinzione che la sostituzione in oggetto, nonostante l’annotazione contraria indicata nel referto stesso, si era effettivamente avuta al “38”, come dapprima scritto. · Sollecitato da questa Commissione e dallo stesso rappresentante del C.R.A. a ben ricordare la circostanza, attese le conseguenze che avrebbero potuto derivare alle squadre interessate, l’arbitro ha testualmente riferito: “Sono convinto che il cambio è avvenuto al “38” del secondo tempo e che solo a seguito di ripensamenti,sbagliando,ho indicato il minuto “32”,calcando sul primitivo n. “8” il n. “2”.Sono sicuro che la versione giusta del cambio in oggetto è quella che considera il cambio stesso avvenuto al “38”, come in origine indicato.” · Il rappresentante della società reclamante, dopo aver avuto lettura delle dichiarazioni rilasciate dall’arbitro, prendeva atto della correzione indicata dal predetto, rappresentando che la stessa corrispondeva perfettamente alla realtà dei fatti. · Ma, vi è da considerare che, terminata l’audizione del legale rappresenta della Società reclamante, l’arbitro si è presentato di nuovo davanti questa Commissione spontaneamente, sempre accompagnato dal rappresentante del C.R.A. e cambiava completamente la versione dei fatti come in precedenza esposta. · Egli, infatti, facendo stranamente riferimento ad un “cartoncino di gara”, che esibiva e produceva in atti e perdendo l’originaria baldanza, si scusava e dichiarava che il cambio LUZZI Valerio con SIMONCELLI Giuseppe era avvenuto non già al “38”, come in precedenza riferito ma al “32”, come riportato in referto calcando il “n.2”. sul precedente “n. 8”. · Reintrodotto il rappresentante della società reclamante, lo stesso prendeva atto, con sconcerto della rettifica fatta dal direttore di gara e ribadiva che la sostituzione in oggetto era avvenuta come indicata in reclamo e come poco prima confermato dallo stesso direttore di gara e dichiarava di non comprendere i motivi che avevano indotto il medesimo a ritrattare, nel giro di pochi minuti, la prima versione. · Ciò chiarito, questa Commissione, a fronte di una tale alternanza di versioni, ritiene di dover considerare più veritiera quella riferita dall’arbitro nel corso della prima fase della sua audizione, tenuto conto che lo stesso con fermezza , assoluta sicurezza e pieno convincimento, ha evidenziato di aver errato nel ricalcare il “32” minuto sull’originario “38”, chiarendo che detto convincimento era frutto di ripensamenti avuti prima di presentarsi avanti la Commissione. · Di conseguenza, se l’arbitro, a seguito di “ripensamenti” ha ritenuto di cambiare avanti a questa Commissione quanto riportato in referto, sia pure corretto, in ordine alla sostituzione in oggetto, appare veramente strano che altri ripensamenti lo abbiano indotto successivamente a ritrattare quanto in primis riferito, tanto più che sia la Commissione che lo stesso rappresentante del C.R.A. lo avevano, attesa la discordanza esistente su punto, a ben ponderare la risposta. · Questa Commissione, però, non ritiene di poter considerare il frutto di questi secondi ripensamenti efficaci ai fini del decider perché, a detta dell’arbitro, si richiamano ad un “cartellino di gara da cui non si evince alcun chiaro elemento obbiettivo di riscontro in ordine a quanto affermato dallo stesso arbitro nella seconda fase della sua audizione, dal momento che il detto cartellino si presenta caratterizzato da diverse abrasioni e segni, peraltro, indecifrabili che non depongono certo per una seria sua autenticità ai fini probatori, tanto più che se ne fosse stato in possesso già fin dalla prima fase di audizione non si capisce perché, alle sollecitazioni avute di ben ricordare, il direttore di gara non abbia sentito la necessità di consultarlo immediatamente per verificare la esattezza delle sue dichiarazione,anziché ostentare tanta sicurezza poi venuta improvvisamente meno. · Rimane certamente senza una valida spiegazione per questa Commissione la circostanza che l’arbitro abbia proceduto alla consultazione del “cartellino” solo dopo essere stato invitato a rimanere a disposizione nella sede del C.R.A. per una eventuale suppletiva audizione dopo quella del reclamante. · Alla luce di dette considerazioni, partendo dal presupposto che la seconda sostituzione sia stata effettuata al “38” · del secondo tempo, la Commissione è dell’avviso che il reclamo vada accolto, in quanto non risulta che vi sia stato un qualche minuto in cui la squadra di Casa del Diavolo abbia giocato violando le regole fissate per i fuori quota, atteso che hanno preso parte alla intera partita un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1982 ed uno nato dopo il 1° gennaio 1983, se è vero come è vero che PARIS Pierpaolo – classe 1983- è subentrato al 32’ del 2° tempo a BRACHELENTE Roberto- classe 1982- e che al “38” dello stesso tempo il calciatore LUZZI –classe 1983- è stato sostituito con SIMONCELLI Giuseppe –classe 1968- e MATTIOLI Michele –classe 1974- con MARIOTTI Giovanni –classe 1985-. · Infatti, se si considera, poi, in modo più analitico, che BRACHELENTE (1982) è stato sostituito con PARISI (1983) al “32” ed al “38” LUZZI (1983) con MARIOTTI (1985), appare evidente la fondatezza del reclamo, in quanto per tutta la partita sono stati impiegati i fuori quota d’obbligo e se si considera, inoltre, che una tale circostanza non appare contrastata con esattezza neppure dalla società avversaria la quale nelle sue contro deduzioni, riferisce, errando come avvenuta la sostituzione di LUZZI con SIMONCELLI e quella di BRACHELENTE con MARIOTTI, mentre, come da referto, il BRACHELENTE risulta sostituito da PARISI. · Peraltro un’altra considerazione si impone a favore della reclamante e cioè che non appare verosimile e certamente priva di ogni logica spiegazione il fatto che la squadra reclamante abbia voluto compromettere la partita che fino al “38” conduceva per 2 a 0 effettuando sostituzioni contro regola. · Alla stregua , quindi, di quanto argomentato,va annullata la delibera del G.S. laddove infligge alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 a 0 e va ripristinato il risultato acquisito sul campo e · Cioè va omologata la gara Casa del Diavolo - Monte Petriolo Fontignano con il punteggio di 2 - 0: P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Casa del Diavolo, di annullare la decisione del G.S. laddove attribuisce alla Società Montepetriolo Fontignano la vittoria della gara Casa del Diavolo - Montepetriolo con il punteggio di 2 a 0 e dispone il ripristino del risultato così come acquisito sul campo: Casa del Diavolo - Montepetriolo 2 a 0 · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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