• Stagione sportiva: 2002/2003
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ POL. TAVERNELLE E DALLA A.S. CALCIO S.MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE – S.MARCO DISPUTATA A TAVERNELLE IL 18.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 55 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.3.2003 pubblicato in data 19.3.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “B”)
Ø Ad entrambe le squadre veniva inflitta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, la squalifica del campo di gioco per due giornate di gara e l’ammenda di euro 300,00 per ciascuna,
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ POL. TAVERNELLE E DALLA A.S. CALCIO S.MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE - S.MARCO DISPUTATA A TAVERNELLE IL 18.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 55 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.3.2003 pubblicato in data 19.3.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “B”)
Ø Ad entrambe le squadre veniva inflitta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, la squalifica del campo di gioco per due giornate di gara e l’ammenda di euro 300,00 per ciascuna,
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.4.2003, la seguente decisione.
SULLA SCORTA del referto arbitrale e degli atti rimessi dall’Ufficio Indagini, il G.S. infliggeva le sanzioni sopra indicate.
Nei termini proponevano reclami entrambe le Società
ALLA FISSATA udienza venivano ascoltati il direttore di gara ed i Legali Rappresentanti delle Società.
F A T T O
· Dagli atti ufficiali di gara emerge che, nel corso della disputa della partita Tavernelle - S.Marco, e precisamente al 93°minuto,l’Arbitro espelleva Stoppiello Donato, calciatore del S.Marco, per avere indirizzato alla di lui persona pesanti insulti; che a seguito di detta espulsione,i calciatori del S.Marco, compresi quelli della panchina, l’allenatore ed i dirigenti, circondavano l’Arbitro e lo spintonavano apostrofandolo con minacce ed insulti per la decretata espulsione che l’Arbitro, cominciando a temere per la propria incolumità si dirigeva verso la panchina del Tavernelle i cui componenti si frapponevano fra lui ed i calciatori del S.Marco, per evitare che venisse aggredito; che sempre indietreggiando, e sempre protetto dai calciatori della panchina del Tavernelle, veniva a trovarsi per qualche attimo, dietro la citata panchina, venendo, in tal guisa, a perdere la possibilità di vedere ciò che accadeva in campo e che, subito, riacquistato il controllo visivo del campo, notava che era in corso una rissa tra i calciatori del S.Marco ed alcuni del Tavernelle dal momento che gli stessi avevano preso a scazzottarsi tra loro.
· Emerge, anche che il direttore di gara non ha avuto la possibilità, data la rapidità dei movimenti, di individuare coloro che avevano dato inizio alla rissa; che, nella impossibilità di continuare l’incontro per gli altri due minuti residui del recupero concesso, con i tre fischi regolamentari poneva fine all’incontro stesso; che, continuando i giocatori a picchiarsi tra di loro,l’arbitro richiamava l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri ivi presente; che, contestualmente, veniva richiamata l’attenzione del direttore di gara, in quanto sul terreno giaceva un giocatore del S.Marco seriamente ferito; che un tale episodio aveva l’effetto di riportare una relativa calma tra i giocatori, circostanza questa che consentiva all’Arbitro di recuperare, con la protezione di un dirigente del Tavernelle, lo spogliatoio senza alcun pericolo.
· Emerge, anche, che l’Arbitro non aveva avuto modo di identificare chi avesse colpito e ferito il calciatore del S.Marco e che l’autore del fatto veniva, comunque, indicato dal ferito nel n. 10 del Tavernelle.
· Emerge, infine, che, a seguito dell’intervento dei Carabinieri e sulla scorta della relazione di servizio dei medesimi, venivano tratti in arresto quattro calciatori del S. Marco ed uno del Tavernelle, che venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 588 C.P. (rissa); che il Giudice Sportivo, alla luce del rapporto arbitrale, con delibera del 21.1.2003, dapprima sospendeva la omologazione della gara, squalificava alcuni calciatori di entrambe le squadre e disponeva, per una più precisa e rigorosa ricostruzione dei fatti la rimissione degli atti all’Ufficio Indagini e che, sempre il Giudice Sportivo, successivamente, all’esito delle indagini svolte, infliggeva ad entrambe le squadre le sanzioni riportate in premessa.
· Avverso quest’ultima delibera, presentava reclamo e la Società del Tavernelle e la Società S.Marco.
· La prima chiedeva la riduzione della sanzione pecuniaria, la riduzione della squalifica del campo e l’attribuzione, a tavolino,della vittoria alla propria squadra, il tutto sul presupposto che la sospensione della gara era derivata esclusivamente dalla intimidazione posta in essere dai calciatori del S.Marco dopo la espulsione di un loro collega e sul presupposto, anche, che i dirigenti e giocatori erano intervenuti a difesa del direttore di gara; che l’intervento della Forza Pubblica era stato sollecitato dai propri dirigenti e che non vi era alcun motivo per aggredire l’Arbitro atteso l’esito vittorioso della gara fino al momento della sospensione.
· La seconda lamentando che l’operato del G.S. non era stato equanime e che il tutto era stato originato da una serie di coincidenze estranee allo svolgimento della gara, invocava l’annullamento delle sanzioni disciplinari.
· Alla udienza odierna, veniva sentito a chiarimenti l’Arbitro il quale,dopo aver riferito che il referto della gara era stato da lui redatto nella sede del C.R.A. e riletto da un Dirigente dello stesso C.R.A. (vedi verbale di audizione), forniva alcune precisazioni inerenti allo svolgimento dei fatti, pur ribadendo che non era in grado di chiarire come aveva avuto inizio la “scazzottatura generale”.
· Il Presidente del Tavernelle, dopo avere avuto lettura dei chiarimenti forniti dall’Arbitro, rappresentava di concordare, in via di massima, con lo stesso; precisava che anch’egli si era adoperato in difesa dell’Arbitro chiedendo anche l’intervento dei Carabinieri presenti; depositava copia del verbale di arresto in flagranza di alcuni calciatori e copia del relativo provvedimento di convalida e nell’occasione ribadiva le richieste fatte con il reclamo.
· Il Presidente del S.Marco, dal canto suo, sulla base delle motivazioni già svolte nel ricorso, precisava che questo era rivolto ad ottenere esclusivamente la riduzione della squalifica del campo e quella dell’ammenda.
· I due reclami, attesa la connessione oggettiva, venivano riuniti.
M O T I V I
· Osserva preliminarmente questa Commissione, come a norma dell’art. 31 del C .di G.C., i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare debbono svolgersi sulla base del rapporto dell’Arbitro, degli Assistenti, dal Quarto Uomo e relativi eventuali supplementi e che questi documenti formano piena prova circa il comportamento dei tesserati in ordine allo svolgimento delle gare.
· Osserva, anche, che gli Organi di Giustizia Sportiva hanno, però, facoltà, come è avvenuto nel caso oggetto di giudizio, per le motivazioni espresse dal G.S. della deliberazione del 21.1.2003, di incaricare l’Ufficio Indagini di effettuare gli accertamenti ritenuti più opportuni e quant’altro necessario per chiarire il reale svolgimento dei fatti.
· Una tale premessa è stata fatta per ribadire che il rapporto del direttore di gara deve sempre costituire il punto fondamentale di riferimento della decisione degli Organi della Giustizia Sportiva, anche se, come nella fattispecie, debbono essere adeguatamente valutati gli elementi e le circostanze che emergono a seguito della attività istruttoria espletata dall’Ufficio Indagini ed anche se, non possono essere posti nel nulla quegli elementi che, sui fatti oggetto di giudizio, vengono riferiti negli atti che, sebbene non ufficiali, provengono dai rappresentanti della Forza Pubblica, la cui attendibilità non può essere messa in dubbio perché non qualificabili certo di parte.
· Tutto ciò chiarito, non può revocarsi in dubbio, che la gara Tavernelle - S.Marco non ha avuto, nei minuti di recupero,uno svolgimento normale, se è vero come è vero, che a partire dal 93° a seguito della espulsione, da parte dell’Arbitro, del calciatore Stoppiello Donato per proteste e minacce, i calciatori del S.Marco hanno iniziato a protestare vivacemente nei confronti dello stesso direttore di gara, pressandolo e spintonandolo, tanto da farlo indietreggiare, per paura, atteso il tenore delle proteste e minacce, anche se protetto da alcuni calciatori del Tavernelle, fin dietro la panchina degli stessi, venendo, in tal guisa, a perdere completamente la vista del campo, vista che però, riacquistava dopo qualche secondo, tanto da notare che, nel frattempo, “tutte le persone che si trovavano in quel momento sul terreno di gioco avevano dato inizio ad una violenta rissa nella quale tutti si picchiavano indiscriminatamente tra di loro”.
· E’ evidente, che una tale situazione, integrando l’ipotesi n. 2 dell’art. 64 delle N.O.I.F.. che prevede che l’Arbitro abbia il potere discrezionale di “astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, degli Assistenti o dei Calciatori oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio”, non poteva non indurre il direttore di gara a decretare la fine della partita, come correttamente ha fatto.
· D’altra parte, la circostanza che i calciatori delle due squadre abbiano dato luogo ad una “scazzottatura generale”, come dichiarato dall’Arbitro dinanzi a questa Commissione, e, quindi, ad una rissa, appare fuori discussione, se si considera che le stesse Società reclamanti non hanno contestato una tale qualificazione della situazione creatasi in campo e se si considera che ciò trova pure ampia conferma negli atti istruttori rimessi dall’Ufficio Indagini e nel rapporto dei Carabinieri intervenuti, dai quali, peraltro, emerge che alcuni calciatori sono stati tratti in arresto per violazione dell’art. 588 C.P.
· Se così è, questa Commissione non può non condividere pienamente la decisione del G.S. di adottare il provvedimento della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti di entrambe le Società.
· Vero è che la Pol. Tavernelle ha proposto reclamo avverso il menzionato punto della delibera 19.3.2003 del G.S. per ottenere l’annullamento di detta sanzione e la vittoria a tavolino della partita, assumendo che l’inizio della rissa debba farsi ricadere sui calciatori del S.Marco, ma è anche vero che un tale distinguo non rileva nella fattispecie dal momento che, come altre volte la CAF ha avuto modo di statuire, la rissa consiste “in una generalizzata colluttazione che determina la eccitazione degli animi dei litiganti mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente” (C.U. n. 13/C-pag. 99/13 decisione CAF 2000/2001), situazione questa che si è sicuramente verificata nel caso di specie, tanto più che ha visto ricorrere alla cura dei sanitari il calciatore del S.Marco Bisdomini Diego per frattura dell’arco zigomatico destro e della mandibola destra ed il calciatore Cappuccini Michele del Tavernelle per ematoma al labbro superiore e contusione al naso e all’emicostato destro ed ha, infine, visto l’arresto in flagranza di alcuni calciatori.
· Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, dovendosi ritenere legittima la interruzione anticipata dell’incontro e, quindi, legittima l’applicazione, da parte del G.S., della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le squadre, il gravame della Pol. Tavernelle si presenta infondato e va respinto.
· Per quanto concerne ora le sanzioni disciplinari, pure inflitte in pari misura ad entrambe le squadre, questa Commissione non ritiene che dagli atti emergano, con riferimento alla posizione dell’A.S. S.Marco elementi per potere, in qualche modo, ridurre l’entità delle sanzioni stesse, atteso che l’accoglimento della richiesta in tali sensi avanzata dalla menzionata Società, ne sminuierebbe la efficacia e la esemplarità, tanto più che il tutto ha tratto origine, senza possibilità di equivoci, dalle proteste avanzate dai calciatori della stessa in modo violento e pressante ed a seguito della espulsione di un loro compagno e da un pugno sferrato dal calciatore n.8 del S.Marco al calciatore Cappuccini del Tavernelle (vedi relazione Ufficio Indagini), per cui non vi è spazio per alcuna mitigazione.
· Diversa, invece, a giudizio di questa Commissione, appare la posizione della Polisportiva Tavernelle alla quale non può non riconoscersi una certa attenuazione della sua responsabilità.
· Infatti, non può revocarsi in dubbio che, anche se il comportamento dei calciatori del Tavernelle è censurabile e quindi va punito, non può trascurarsi che, mentre alcuni di essi hanno partecipato alla rissa, altri, allorquando, sono iniziate le proteste del S.Marco si sono frapporti tra il direttore di gara ed i calciatori del S.Marco stesso per proteggerlo dalle intemperanze dei medesimi così come non può essere trascurato che un dirigente del Tavernelle si è premurato di far intervenire la Forza Pubblica e si è impegnato ad assicurare alla persona del direttore di gara la massima protezione, tanto che lo stesso ha potuto raggiungere gli spogliatoi senza alcun danno ed allontanarsi senza correre alcun pericolo per la sua persona.
· Appare equo, pertanto, ridurre alla Pol. Tavernelle la sanzione della squalifica del campo di gioco ad una sola giornata e dell’ammenda a sole Euro 150,00.
· Mentre la tassa reclamo deve essere restituita alla Pol. Tavernelle, per contro, deve essere incamerata quella della Soc. S. Marco.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Soc. Pol. Tavernelle, di ridurre ad Euro 150,00 la sanzione dell’ammenda e ad una giornata la squalifica del campo inflitte dal G.S alla medesima Società; conferma nel resto la impugnata delibera e respinge il reclamo proposto dalla A.S. Calcio S.Marco.
· Ordina restituirsi la tassa reclamo alla sola Soc. Pol. Tavernelle ed incamerarsi quella relativa al reclamo della Soc. A.S. Calcio S.Marco.
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NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ POL. TAVERNELLE E DALLA A.S. CALCIO S.MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE – S.MARCO DISPUTATA A TAVERNELLE IL 18.1.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 55 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.3.2003 pubblicato in data 19.3.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “B”)
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